tratto da biblus.acca.it

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5217/2025, ha ribadito che nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di forniture, il rispetto dei requisiti tecnici prescritti nei documenti di gara non può essere subordinato alla logica della mera funzionalità del prodotto offerto. È stato così riaffermato che il principio del risultato deve essere interpretato in modo coerente con il principio di legalità, e non in sua deroga.

Nel caso in esame, una centrale di committenza ha indetto, per conto di diverse aziende sanitarie, una gara d’appalto volta alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici. Il capitolato speciale d’appalto definiva in maniera puntuale e dettagliata le caratteristiche tecniche richieste per ciascun prodotto, tra cui il requisito dell’apirogenicità – ossia la capacità del dispositivo di non indurre reazioni febbrili nel paziente. A seguito dell’aggiudicazione, un operatore economico ha impugnato l’esito della gara dinanzi al TAR, sostenendo che l’offerta dell’impresa vincitrice non rispettasse tale requisito. Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione. Da qui l’appello proposto dall’aggiudicataria davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha confermato che, nelle gare indette da una centrale di committenza, essa è l’unico soggetto responsabile della procedura. Le amministrazioni aderenti, in quanto meri beneficiari, non sono parti necessarie nel contenzioso relativo alla legittimità della gara.

La controversia riguardava la mancata conformità di una siringa al requisito dell’apirogenicità, richiesto dal capitolato per l’intero dispositivo. L’aggiudicataria sosteneva che tale requisito fosse soddisfatto dall’ago, unico componente a contatto col paziente. Il Consiglio ha respinto questa tesi, chiarendo che i requisiti tecnici devono essere soddisfatti da ogni parte del prodotto e che non è ammessa un’interpretazione frazionata basata su una presunta equivalenza funzionale.

Il principio del risultato non può prevalere sulla legalità né giustificare l’ammissione di offerte tecnicamente non conformi.

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