Si può ricorrere all’avvalimento per ovviare alla mancanza della certificazione di parità di genere? Potrebbe sembrare una domanda semplice, ma in realtà nasconde delle insidie giurisprudenziali ostiche. Il tema è delicato e molto combattuto. Due sentenze provano a fare chiarezza: TAR Toscana 1026/2025, Consiglio di Stato 5345/2025.
TAR Toscana 1026/2025
Il TAR Toscana abbraccia la teoria giurisprudenziale secondo la quale è possibile ricorrere all’avvalimento premiale ai fini dell’attribuzione del punteggio collegato al possesso della certificazione della parità di genere. Nel caso esaminato dal Tar Toscana, un ente locale aveva indetto una gara con punteggi aggiuntivi per chi fosse in possesso di certificazioni, tra cui quella sulla parità di genere. Il secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il vincitore avesse indebitamente ottenuto il punteggio grazie all’avvalimento, ritenendolo non applicabile alla certificazione di parità di genere, in quanto fondata su politiche interne non “prestabili”.
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, affermando che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) consente anche l’avvalimento premiale e che la certificazione di parità di genere, come quelle di qualità o ambientali, attesta capacità organizzative e può essere oggetto di avvalimento. Escluderla senza un divieto normativo espresso violerebbe il principio di generale applicazione dell’istituto.
Consiglio di Stato 5345/2025
In questo caso il bando di gara prevedeva un punteggio aggiuntivo per le imprese dotate di certificazione sulla parità di genere. Il ricorso proposto da un concorrente, che contestava il punteggio attribuito all’aggiudicatario in quanto derivante da avvalimento premiale, è stato respinto dal giudice di secondo grado. Nel motivare la decisione, il Consiglio di Stato ha richiamato e fatto proprie molte delle considerazioni espresse dal TAR Toscana, sottolineando che l’avvalimento è nato per favorire l’apertura del mercato e la concorrenza. Proprio per questa funzione, in caso di incertezza interpretativa, va privilegiata la lettura che meglio garantisca tali obiettivi.
Da questa impostazione discende la conferma che l’avvalimento, anche quando volto a migliorare l’offerta e non a colmare carenze nei requisiti di partecipazione, ha carattere generale e può applicarsi anche alle certificazioni rilasciate da enti indipendenti. Così come la giurisprudenza aveva già ritenuto legittimo l’avvalimento per dimostrare il possesso della certificazione di qualità, anche per la certificazione di parità di genere l’istituto può essere utilizzato, purché rispettate alcune condizioni. Il possesso della certificazione premiale deve sussistere al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’eventuale acquisizione della certificazione in un momento successivo, anche nel corso del giudizio, non è rilevante ai fini della partecipazione alla gara.