La Corte di Cassazione, nella sentenza 19871 del 28 maggio 2025, ha ulteriormente confermato la responsabilità personale del tecnico che, pur formalmente incaricato della direzione dei lavori, non ha esercitato un’effettiva attività di vigilanza. Il caso riguardava un intervento eseguito in zona sismica, realizzato in totale scostamento dal progetto approvato e in assenza di qualsiasi controllo tecnico da parte del professionista incaricato.
La figura del direttore dei lavori, secondo quanto ribadito dalla Cassazione, non può essere relegata ad un ruolo passivo o meramente cartolare. Il professionista incaricato è tenuto a verificare la corretta esecuzione dell’opera rispetto al progetto depositato, intervenendo in caso di difformità e – se necessario – sospendendo l’attività di cantiere. La mancata attivazione integra una responsabilità omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale.
Nel caso esaminato, il tecnico aveva accettato l’incarico, ma non aveva mai esercitato un controllo effettivo sull’andamento dei lavori. L’intervento edilizio, eseguito in zona sismica, era stato portato avanti in assenza del titolo autorizzativo e in difformità dal progetto strutturale. La sola intestazione dell’incarico non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità penale.
Il principio cardine riaffermato dalla sentenza è quello dell’effettività dell’incarico. Il direttore dei lavori non può limitarsi ad una partecipazione nominale al cantiere: è richiesto un coinvolgimento concreto, verificabile attraverso accessi, sopralluoghi, relazioni e – se del caso – formali atti di contestazione. Non è ammessa una delega integrale all’impresa esecutrice, né è sufficiente la generica affermazione di fiducia nei confronti dell’appaltatore. Il tecnico incaricato ha un obbligo giuridico di impedire l’illecito, anche attraverso la sospensione dell’attività o la rinuncia all’incarico.
Un altro punto decisivo della pronuncia riguarda l’applicabilità della normativa antisismica. La Cassazione ha ribadito che tale disciplina si estende a tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della sola manutenzione ordinaria, senza distinzioni in merito alla tipologia dell’opera o alla presenza di elementi strutturali evidenti.
Nel caso oggetto di giudizio, l’assenza totale del tecnico dal cantiere e la realizzazione di opere in difformità dalle previsioni approvate hanno determinato il riconoscimento di un concorso omissivo nel reato edilizio. La Corte ha chiarito che l’obbligo di vigilanza permane fino alla comunicazione formale di conclusione dei lavori o alla rinuncia all’incarico, indipendentemente da eventuali ordinanze di sospensione o misure cautelari.
L’effetto è chiaro: l’inerzia del direttore dei lavori equivale ad accettazione del rischio e ciò integra una responsabilità penalmente rilevante, anche in assenza di un danno concreto.