tratto da biblus.acca.it

Il mancato rispetto del termine previsto per il sopralluogo può comportare automaticamente l’esclusione di un concorrente? Quando è legittimo imporre una visita obbligatoria ai luoghi e quali sono i limiti di questa scelta? E ancora, come si equilibra l’organizzazione della stazione appaltante con la necessità di garantire la massima partecipazione?

Questi interrogativi sono stati affrontati da ANAC nella delibera n. 234 del 3 giugno 2025. Il caso riguardava una procedura aperta per l’affidamento di servizi articolata in 5 lotti. Un operatore aveva chiesto di effettuare il sopralluogo obbligatorio, ma la richiesta era stata presentata dopo la scadenza indicata nel bando. La stazione appaltante aveva quindi rigettato l’istanza, nonostante il termine per l’invio delle offerte fosse ancora distante.

L’ANAC è stata chiamata ad esprimersi su 3 aspetti:

  • la legittimità dell’obbligo di sopralluogo;
  • il carattere perentorio del termine per richiederlo, non previsto espressamente dal Codice;
  • la coerenza temporale tra il termine per il sopralluogo e la scadenza per la presentazione delle offerte.

L’Autorità ha confermato la legittimità dell’obbligo di sopralluogo (anche assistito), ma ha rilevato che il termine per richiederlo deve essere congruo e non pregiudicare la partecipazione.

Nel caso specifico, la possibilità di richiedere il sopralluogo era limitata ai primi 12 giorni dalla pubblicazione del bando, mentre il termine per la presentazione delle offerte era fissato 48 giorni dopo. ANAC ha ritenuto tale restrizione irragionevole, non giustificata da concrete esigenze organizzative e potenzialmente lesiva della concorrenza. Inoltre, la stazione appaltante non ha spiegato in modo adeguato in che misura il ritardo nella richiesta avrebbe compromesso la regolare conduzione della gara.

Il parere ribadisce un principio fondamentale: la massima partecipazione alle gare pubbliche non può essere compromessa da formalismi procedurali privi di fondamento. Il sopralluogo può essere richiesto, ma i termini devono essere stabiliti in modo ragionevole, a tutela dell’equità e della trasparenza della procedura. Nel caso specifico, la stazione appaltante dovrà consentire al concorrente di effettuare il sopralluogo e di presentare la propria offerta, confermando che le clausole di gara devono facilitare l’accesso e non fungere da ostacolo immotivato alla concorrenza.

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