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Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Stato legittimo – Definizione – Novella – Documentazione alternativa

Alla luce dell’art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, lo stato legittimo dell’immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. (1).
In motivazione si è osservato che, con il d.l. n. 69 del 2024, il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, è stato così modificato: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali […]». Evidenzia il Collegio come il legislatore, quindi, con la recente modifica ha sostituito la lettera “e” con la lettera “o”, che è una congiunzione disgiuntiva, utilizzata per indicare due o più alternative tra le quali si può scegliere.

 Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Stato legittimo – Prova – Novella – Applicabilità – Sussistenza

L’art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dal decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, nell’ampliare i mezzi di prova dello «stato legittimo dell’immobile» (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima della sua entrata in vigore. (2).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2025, n. 5029; 15 settembre 2023, n. 8339
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9877, secondo cui la previsione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, non trova applicazione con riferimento alle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore ostandovi il principio secondo cui ciascun atto amministrativo deve essere adottato sulla base della situazione di fatto e della disciplina vigente al momento della sua adozione.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 6 giugno 2025, n. 446 – Pres. de Francisco, Est. Ardizzone

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