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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Appalto di servizi – Settori speciali – Contratti strumentali – Lotto unico – Suddivisione in lotti – Atto amministrativo – Motivazione

Non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata a carico della stazione appaltante in caso di mancata suddivisione in lotti di una procedura di gara avente ad oggetto settori speciali e contratti ad essi strumentali. Difatti, in tali ipotesi, a differenza dei settori ordinari, la valutazione della stazione appaltante risulta semplificata, essendo sufficiente che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l’appalto e non anche delle esigenze partecipative e di accesso al mercato delle piccole e medie imprese. (1).
Nella pronuncia in rassegna è stato evidenziato che il principio è coerente con: i) l’art. 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che non richiama per i settori speciali la previsione contenuta nell’art. 58 per i settori ordinari e riconosce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di procedere con l’affidamento frazionato o meno con valutazione semplificata che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l’appalto; ii) la disciplina unionale di cui l’art. 65 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2024 che, relativamente ai settori speciali, non prevede un divieto assoluto di bandire una gara d’appalto a lotto unico e non impone una motivazione particolarmente rafforzata a fondamento della scelta orientata all’unicità del lotto, come invece richiesto per i settori ordinari.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 14 febbraio 2025, n. 3300 – Pres. Tricarico, Est. Gallo

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