Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Novella – Sedime – Lotto diverso – Configurabilità
L’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come innovato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, nell’ammettere la ristrutturazione anche in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso “sedime”, ossia su un’area diversa da quella originariamente occupata dal manufatto da demolire e ricostruire, consente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, siffatta attività edificatoria anche mediante l’utilizzo di un’area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto. (1).
Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Novella – Nozione – Continuità – Esclusione
La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, non è più vincolata da una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione, giacché la nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) del t.u. edilizia è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione, con conseguente impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto. (2).
In motivazione si sottolinea che ovviamente la scelta di edificare – tramite ristrutturazione sub specie demo-ricostruzione – implica la necessità di rispettare le capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura.
Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Cessione di cubatura – Ammissibilità
La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, consente di edificare su un diverso lotto avendo riguardo alle capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura. (3).
(1) Difformi: con riferimento al novellato art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76: v. Cass pen., sez. III, 8 maggio 2024, n. 18044, secondo cui “anche a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente”
(2) Difformi: con riferimento alla nozione di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 – nella formulazione derivante dall’art. 30 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 e antecedente alla novella di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, – la continuità tra il fabbricato preesistente all’intervento edilizio, e quello risultante dall’intervento è stata ritenuta requisito essenziale della ristrutturazione edilizia: Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2023, n. 4794; 2020, n. 1641 nonché di recente Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857.
(3) Difformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 20 luglio 2023, n. 2409.