Diritti di rogito davanti al giudice ordinario: il punteggio cambia… 7 a 1 per i Segretari (Trib. di Verona sent. n. 23 del 26.01.2017)
Non è forse il caso che si adeguino alla posizione molto più corretta della Sezione Regionale Lombardia che ritiene ormai inammissibili dal punto di vista oggettivo i quesiti in materia di diritti di rogito con la seguente motivazione: “la Sezione osserva che il primo quesito, relativo alla possibilità di riconoscere i “diritti di rogito” ai segretari collocati nelle fasce professionali “B” e “A” che prestano servizio, e rogano atti, in enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, non può essere esaminato nel merito. Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare in riferimento ad analoghe recenti richieste di parere (cfr., di recente, le deliberazioni di questa Sezione n. 180/2016/PAR, n. 214/2016/PAR e n. 290/2016/PAR) il quesito “interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte costituzionale, al giudice ordinario e alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 1 marzo 2013, n. 67). Infatti, in base a un costante orientamento (cfr. ex multis deliberazione delle Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5)non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge”. (Cfr. da ultimo Corte dei Conti, Sez. Lombardia, Del. 421/2016/PARdel 22 dicembre 2016).