Tratto da: Sentenzeappalti  

Il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi, in merito alla prestazione da fornire, a cura del subappaltatore.
È compito dell’appaltatore:
a) trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Tale contratto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica ed indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici;
b) trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
c) trasmettere prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
d) curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Il mancato assolvimento dell’obbligo di redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio) da parte del committente non esonera gli appaltatori ed il subappaltatore degli oneri di coordinamento previsti dalla normativa che impongono di attuare tutte le misure di prevenzione di incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
e) allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo con il titolare del subappalto o del cottimo.
Al fine della tutela delle garanzie riferite al personale impiegato nell’eventuale subappalto, è stabilito che al medesimo sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Il subappaltatore, insieme al contraente principale, è quindi responsabile:
• nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
• per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• dell’osservanza delle norme, a tutela dei dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto con riferimento al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
• dell’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, mediante l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, come individuati negli atti della procedura.
In caso di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, per un valore superiore al 30%, peraltro, la stazione appaltante specifica il corrispondente contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le citate e distinte prestazioni (art. 11, comma 2 bis del D.Lgs. 36/2023).
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario, ma anche del subappaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Inoltre sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (anche del subappaltatore se è previsto il pagamento diretto).
In caso invece di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, appaltatore (o subappaltatore) a provvedervi entro i successivi quindici giorni. La stazione appaltante paga, in caso di ulteriore inadempienza, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dall’appaltatore. Nel caso sia il subappaltatore ad essere inadempiente, l’amministrazione procede al pagamento diretto dei lavoratori del subappaltatore se è già prevista tale modalità.

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