tratto da biblus.acca.it

Con la Risposta 166/2025, l’Agenzia delle Entrate spiega come applicare in sede di presentazione della dichiarazione di successione le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria e imposta di successione per i comuni montani.

L’articolo 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, commi 2 e 3 stabilisce che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. In assenza della predetta iscrizione, l’agevolazione si applica anche a coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni; tale impegno deve risultare da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione.

Per terreni montani si considerano:

  • i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta
    altitudine;
  • i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Determina l’agevolazione l’inserimento del codice M nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

L’articolo 25, comma 4­bis, del TUS dispone che se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

La riduzione relativa all’imposta di successione si indica nella dichiarazione di successione con il codice Q.

L’agevolazione relativa all’imposta ipotecaria riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto “fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”; l’agevolazione sull’imposta di successione ha invece ad oggetto i trasferimenti delle ”aziende” ubicate in ”comuni montani”.

Poiché esse attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione
la seconda), in presenza dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni agevolative, è possibile fruire delle stesse in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa.

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