tratto da biblus.acca.it

I limiti previsti dal Codice e la corretta interpretazione secondo la sentenza TAR Basilicata 360/2025.

Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 360 del 13 giugno 2025, ha affrontato il complesso tema dei costi della manodopera, respingendo il ricorso di un operatore economico (OE) che si era visto escludere da una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, a causa dell’incongruità della sua offerta economica, che prevedeva un ribasso del 45%.

Il modello di offerta economica richiedeva l’indicazione di un “ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara”. L’operatore, dopo aver indicato un ribasso del 45%, ha poi specificato – in fase di giustificazioni ai sensi dell’art. 110, comma 3 – che tale percentuale si riferiva esclusivamente alla parte ribassabile, cioè alle sole prestazioni di conduzione, escludendo manodopera e sicurezza.  Tuttavia, secondo la SA – richiamandosi anche a quanto stabilito dall’ANAC – il ribasso doveva essere applicato sull’intero importo ribassabile, comprendendo anche i costi che non possono essere effettivamente oggetto di ribasso, in quanto parte integrante del valore complessivo del contratto.

L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza debbano essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Questo, però, non significa che siano esclusi dal valore complessivo dell’appalto: restano parte integrante dell’importo a base di gara, ma non possono subire una riduzione diretta.

Ne consegue che il ribasso percentuale dichiarato dall’operatore va riferito all’importo complessivo, inclusivo della manodopera, seppur questa non sia soggetta a sconti diretti. Il legislatore permette comunque di motivare ribassi anche consistenti attraverso elementi quali una maggiore efficienza organizzativa o economie di scala, purché vengano rispettati i limiti di legge. La SA ha fatto riferimento alla Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, sostenendo che l’errore dell’operatore risiedesse in un’errata comprensione dell’ambito in cui calcolare il ribasso. Il TAR ha confermato la legittimità di tale lettura, evidenziando che l’offerta non era stata adeguatamente giustificata e, quindi, non sostenibile.

Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito che:

  • l’OE è tenuto a specificare separatamente i costi della manodopera e quelli per la sicurezza (pena l’esclusione);
  • il ribasso può essere giustificato da fattori organizzativi interni, ma deve risultare credibile e compatibile con il corretto svolgimento del contratto.
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