tratto da gianlucabertagna.it

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Con la sentenza n. 4835 del 4 giugno 2025, la Sezione III del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in merito all’utilizzo delle graduatorie concorsuali da parte di amministrazioni diverse da quella che ha indetto il concorso.

Il Collegio ha ribadito che il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, previsto dall’art. 3, comma 61, della legge 350/2003, non deve necessariamente precedere l’indizione del concorso. Ciò che rileva è che tale accordo sia formalizzato prima dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoria, risultando dunque irrilevante che sia stato stipulato prima o dopo l’approvazione della graduatoria stessa.

In altre parole, l’accordo è necessario per l’utilizzo della graduatoria da parte di un’amministrazione diversa, ma non costituisce un presupposto per l’indizione del concorso da parte dell’amministrazione titolare della procedura.

Un secondo profilo affrontato dal Consiglio di Stato riguarda le modifiche successive alla graduatoria. I giudici amministrativi hanno precisato che eventuali vicende modificative intervenute dopo l’approvazione della graduatoria non fanno decorrere un nuovo termine di efficacia, salvo che non alterino in modo sostanziale la struttura e l’identità della graduatoria stessa.

In tal senso, il Consiglio individua un utile criterio distintivo: non conta la mera forma delle modifiche, ma i contenuti dispositivi che incidono sulla graduatoria, considerata nella sua natura di provvedimento amministrativo. Se la graduatoria modificata mantiene inalterata la sua fisionomia e identità sostanziale, il termine di efficacia resta quello originario. Diversamente, in caso di modifiche che ne mutano la struttura al punto da generare un nuovo assetto, si potrà parlare di una vera e propria “nuova” graduatoria.

Questa pronuncia fornisce quindi un quadro interpretativo chiaro e coerente, utile alle amministrazioni che intendono procedere a scorrimenti di graduatorie concorsuali in ambito inter-istituzionale.

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