Per effetto della nuova disciplina contenuta all’art. 60 del CCNL dell’area siglato il 16.07.2025, opera ancora l’istituto del cd “galleggiamento”? In caso di affermativo, la quota di retribuzione spettante fa parte della retribuzione di posizione a tutti gli effetti?
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Si conferma che la disciplina del cd. “galleggiamento” è contenuta al comma 5, dell’art. 60, rubricato “Nuova disciplina della retribuzione di posizione”, del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.7.2024 e che la quota di retribuzione spettante a tale titolo è – a tutti gli effetti – una componente della retribuzione di posizione, soggetta ai vincoli di contenimento della finanza pubblica.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari ex art.60 del CCNL 16.07.2024, in caso di nomina di un segretario proveniente dalla disponibilità, con la tutela di cui all’art. 43 comma 2 del CCNL 16.05.2001, in quanto proveniente da un ente di classe superiore, l’ente che lo ha nominato come deve graduare la sua retribuzione di posizione? E gli oneri come vengono ripartiti tra ente e ministero dell’interno?
- Id: 34539
L’art. 60, commi 1 e 2 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024, innovando la precedente disciplina in materia di retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, stabilisce che la retribuzione di posizione debba essere definita dagli Enti di titolarità in base alle rispettive classi demografiche ed in base a criteri predefiniti di graduazione, entro i valori minimi e massimi indicati, per ciascuna classe demografica, nella tabella dello stesso articolo.
Nel comma 6 (primo e secondo periodo) del medesimo articolo, con riguardo al segretario in stato di disponibilità, si precisa che allo stesso va riconosciuta la retribuzione di posizione nell’importo minimo di cui alla tabella corrispondente alla classe demografica dell’ente di ultima titolarità, anche con riferimento alla applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, a garanzia della particolare tutela che era stata introdotta a favore del personale, nelle casistiche ivi contemplate.
L’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 60 in esame, come noto, dispone che in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di provenienza, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento durante il periodo di disponibilità.
In base al nuovo sistema introdotto dall’art. 60, il nuovo ente ove è conferito l’incarico – in modo analogo a quanto era previsto con la diversa disciplina della “maggiorazione” – potrà però prevedere, la corresponsione di una quota aggiuntiva, rispetto al minimo della fascia di appartenenza dell’ente, entro il valore massimo di tale fascia. Tale maggior valore dovrà ovviamente essere “giustificato” sulla base dei criteri di graduazione di cui al comma 2 dell’art. 60 adottati dall’Ente (ad esempio, sulla base dell’attribuzione di funzioni aggiuntive ovvero di una situazione di oggettivo disagio del contesto ambientale).
Qualora, nel nuovo ente di titolarità, collocato nella fascia demografica immediatamente inferiore, la posizione del segretario – in base ai criteri di graduazione adottati presso tale ente – risulti pesata al “minimo” al Segretario competerà solo la differenza tra i due minimi. Sulla base di quanto stabilito, in tema di riparto di oneri tra Ministero dell’Interno e nuovo ente di titolarità, dal citato comma 2 dell’art. 43, al Ministero dell’Interno compete, comunque sempre, la differenza tra i due minimi (determinati unicamente sulla base dalla dimensione demografica dei due Enti, a prescindere dalla graduazione, come da tabella di cui all’art. 58 del nuovo CCNL relativa al triennio 2019-2021) ed al nuovo ente di titolarità il minimo previsto per la propria fascia demografica. Il nuovo ente si farà carico, quindi, dello stesso importo che avrebbe corrisposto nel caso di nomina di un segretario non beneficiario della norma di garanzia; mentre il Ministero dell’Interno, si fa carico della differenza che viene garantita.
Il seguente esempio numerico permette di chiarire ulteriormente la suddetta lettura interpretativa.
Si ipotizzi il caso di un Segretario in disponibilità con la garanzia dell’ultima titolarità ex art. 43 comma 2, di 23.518,00 (retribuzione di posizione minima prevista per un ente di classe demografica fino a 250 mila abitanti). Si ipotizzi altresì che tale segretario assuma un incarico in un ente di fascia inferiore (ente fino a 65000 abitanti – Ente A) per il quale il nuovo CCNL prevede una retribuzione minima di 16.806,00 ed una retribuzione massima di 26.102,22.
Nel caso in cui l’Ente A abbia previsto una retribuzione di posizione – compresa tra il minimo ed il massimo della propria fascia demografica – di 23.000 euro, in base al proprio sistema di graduazione, al segretario compete la somma dei seguenti tre valori:
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- il minimo previsto per la fascia di appartenenza dell’Ente A pari a 16.806,00;
- il differenziale, rispetto al punto a), garantito in base all’art.43, comma 2 (differenza tra i due minimi: 23.518,00-16.806,00);
- la quota aggiuntiva, rispetto al minimo dell’Ente A, definita da quest’ultimo, in applicazione del proprio sistema di graduazione (differenza 23.000,00-16.806,00).
Si ritiene, altresì, che la quota aggiuntiva eventualmente riconoscibile al Segretario (punto c dell’esempio), debba gravare sul bilancio dell’ente, a cui compete la decisione in ordine alla graduazione della posizione. L’ente dovrà quindi farsi carico sia del minimo previsto per la propria fascia demografica (punto a) dell’esempio) che della quota aggiuntiva (punto c) dell’esempio). Il Ministero dell’Interno dovrà, invece, farsi carico, in continuità con quanto avveniva in passato (si veda, in tal senso, anche Circolare di codesto Ministero del 20 giugno 2017, prot. n. 7122), della differenza tra i due minimi (punto b) dell’esempio), fermo restando che compete, comunque, all’ente locale l’erogazione della retribuzione di posizione al segretario, anche per la quota posta a carico del Ministero, a cui farà successiva richiesta di rimborso secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.