La sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15 maggio 2025 (1260 R.G.A. 2024) offre un’importante, ma discutibile, chiave di lettura in merito ai confini dell’incompatibilità tra il pubblico impiego e l’esercizio di un’attività da libero professionista, in particolare quella forense.
La pronuncia si distingue per aver chiarito, in maniera incisiva, che la mera iscrizione a un albo professionale non è di per sé sufficiente a configurare la violazione dell’obbligo di esclusività posto a carico del pubblico dipendente, richiedendo invece la non proprio agevole prova del concreto, effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione. Questo principio riafferma la centralità dell’onere della prova a carico del datore di lavoro pubblico in sede disciplinare, garantendo una maggiore tutela al lavoratore.
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