Il Disegno di Legge n. 1372, presentato al Senato il 5 febbraio 2025 e in esame in 8a commissione, prevede una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, concentrandosi soprattutto sulle procedure di autorizzazione paesaggistica.
La versione iniziale del testo proponeva modifiche mirate al codice, con l’obiettivo di snellire le procedure di autorizzazione, introducendo il silenzio-assenso, rendendo i pareri non più vincolanti e attribuendo nuove competenze ai Comuni.
Nei giorni scorsi, il disegno di legge è stato riformulato: i relatori hanno depositato un nuovo testo base che supera alcune criticità emerse durante le audizioni e propone un cambio di rotta verso una riforma più organica e istituzionalmente solida delle autorizzazioni paesaggistiche.
Ora l’intervento normativo non modifica direttamente il Codice, ma conferisce al Governo una delega di 12 mesi per adottare decreti legislativi organici, mantenendo l’obiettivo di semplificare le procedure. Ecco cosa prevedeva la riforma originaria e quali sono i cambiamenti introdotti dalla riformulazione.
Cosa prevedeva il disegno di legge iniziale?
Il disegno di legge precedente mirava a semplificare le procedure autorizzative in ambito paesaggistico, introducendo modifiche puntuali al Codice dei beni culturali:
- veniva introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
- il parere delle Soprintendenze, attualmente vincolante, sarebbe diventato obbligatorio ma non vincolante. Questo avrebbe lasciato maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale.
Infine, si prevedeva l’aggiornamento del D.P.R. 31/2017 per escludere dall’autorizzazione paesaggistica alcuni interventi minori come quelli soggetti a CILA o SCIA, se con modifiche contenute o coerenti con l’immobile.
Il disegno di legge, inoltre, delegava il Governo ad adottare entro sei mesi decreti legislativi per riformare le procedure di autorizzazione paesaggistica. Tra i criteri indicati: coordinare le Soprintendenze, semplificare gli interventi di lieve entità affidandoli agli enti locali, attribuire al Ministero della cultura il parere su infrastrutture strategiche, escludere l’autorizzazione per lavori interni o vicini a edifici vincolati, istituire sportelli unici, introdurre autocertificazioni e interventi prevalutati, e mantenere il silenzio-assenso per le aree di rilevanza nazionale.
Cosa cambia con il nuovo testo base del DDL 1372?
La nuova proposta non modifica direttamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma affida al Governo una delega di 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi che semplifichino le procedure.
A differenza del precedente, che interveniva subito e in modo perentorio introducendo il silenzio-assenso in diversi articoli del Codice (es. art. 146 e 167), il nuovo testo si limita a indicarlo come principio da armonizzare attraverso i decreti attuativi secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata Legge 241/1990.
Inoltre, mentre il testo precedente escludeva dal parere della Soprintendenza e affidava il potere agli enti territoriali anche le parti interne e gli edifici adiacenti a beni tutelati, il nuovo restringe l’esenzione e il passaggio del potere degli enti solo agli interventi di lieve entità già definiti per regolamento, previa verifica urbanistica.
Secondo le nuove indicazioni, quando si tratta di autorizzazioni paesaggistiche legate a infrastrutture strategiche e di rilevanza nazionale, il parere dovrà essere espresso direttamente dalla direzione generale competente del Ministero della Cultura.
Inoltre, il Governo è tenuto a individuare specifici tipi di interventi, come quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio culturale o al ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, per i quali si applicheranno procedure semplificate. Tali semplificazioni dovranno essere introdotte anche per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative ad attività stagionali e ripetitive, a condizione che non vi siano modifiche rispetto all’autorizzazione già concessa.
Infine, si prevede un potenziamento delle funzioni degli sportelli unici per l’edilizia (previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 380/2001), senza costi aggiuntivi per lo Stato. L’obiettivo è semplificare e rendere più omogenei i procedimenti autorizzativi, anche grazie alla completa digitalizzazione delle pratiche paesaggistiche e urbanistiche.
Quali sono le tempistiche?
I decreti legislativi previsti saranno proposti dal Ministro della Cultura, sentita la Conferenza Unificata, che ha 30 giorni per esprimere un parere (trascorsi i quali il Governo può comunque procedere). Gli schemi saranno anche trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, con lo stesso termine di 30 giorni. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se questo scade nei 30 giorni prima del termine per l’esercizio della delega, quest’ultima è prorogata di tre mesi.
I decreti dovranno includere una relazione tecnica che attesti l’assenza di nuovi costi o, se presenti, le relative coperture. Serviranno anche ad aggiornare o abrogare le norme in contrasto con le nuove disposizioni.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto, il Governo potrà adottare decreti correttivi o integrativi.
Linee guida nazionali
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Cultura dovrà adottare linee guida nazionali per garantire un’applicazione uniforme delle norme di tutela paesaggistica. Le linee guida chiariranno:
- il ricorso al supplemento istruttorio;
- la distinzione tra interventi non soggetti ad autorizzazione, quelli di lieve entità (con procedura semplificata) e quelli soggetti al regime ordinario;
- la durata delle autorizzazioni in relazione al titolo edilizio;
- le regole per la concessione di eventi temporanei ed effimeri (ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis del Codice dei beni culturali).