Il MIT ribadisce la centralità della verifica tecnica come presidio della qualità e garanzia di un processo di progettazione controllato, coerente e completo
Con il quesito 3540/2025 posto al MIT si chiede se sia obbligatoria la verifica di tutti i livelli progettuali, in particolare del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo, anche quando non si è in presenza di un appalto integrato
La risposta fornita dal MIT è netta: ogni livello progettuale deve essere sottoposto a verifica, coerentemente con quanto indicato nel testo normativo e nella relazione illustrativa. Seguendo l’interpretazione dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023, ogni progetto è sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d’indirizzo alla progettazione e alle norme tecniche applicabili.
Il MIT ha confermato che: La piena lettura dell’art. 42 del Codice consente di affermare che ciascun livello in cui si articola la progettazione di lavori pubblici debba essere sottoposto alle attività di verifica.
E ha ribadito che la relazione illustrativa sottolinea come la verifica avvenga in ciascun livello della progettazione, a partire dal PFTE, fino all’esecutivo, con una continuità affidata a un unico organo preposto.
Un punto focale della risposta è che l’obbligo di verifica non è limitato all’appalto integrato. Anche nei casi ordinari, dove il progetto esecutivo è redatto dal progettista incaricato dalla stazione appaltante, vige l’obbligo di verifica di ogni livello. L’accento si pone, quindi, sulla centralità della verifica tecnica come presidio della qualità, responsabilizzando la stazione appaltante nel garantire un processo di progettazione controllato, coerente e completo.