tratto da biblus.acca.it

Le concessioni di servizi non possono essere affidate direttamente, divieto esteso anche per gli importi inferiori alla soglia europea. L’autonomia delle concessioni, voluta dal Legislatore, è ribadita nella sentenza del Tar Sicilia n.1165/2025, che a sua volta si allinea a precedenti pareri MIT.

Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato contro la decisione di un ente che aveva disposto l’affidamento diretto temporaneo della gestione di una casa di riposo all’operatore uscente, in attesa dell’indizione di una nuova gara. Secondo il ricorrente, si trattava di una concessione e non di un appalto e per tale ragione non era possibile ricorrere all’affidamento diretto, neppure per un periodo transitorio. La concessione, infatti, prevedeva il pagamento di un canone da parte del gestore, che conferma la sua natura contrattuale autonoma.

Il Tar ha ritenuto illegittima la procedura seguita: ha evidenziato che, in base al principio di rotazione, l’operatore uscente non avrebbe dovuto essere nuovamente coinvolto, soprattutto nel caso di concessioni sotto soglia. Inoltre, ha sottolineato come il nuovo codice abbia volutamente separato la disciplina delle concessioni da quella degli appalti, anche per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, modificando così l’impostazione precedente.

Pertanto, secondo il giudice, la procedura corretta per questo tipo di affidamenti resta quella indicata dall’art. 187: procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori, ove disponibili. Non essendo ammesso l’affidamento diretto, il contratto stipulato nel frattempo con la controparte deve essere dichiarato inefficace.

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