Riforma al Codice dei beni culturali e del paesaggio: silenzio-assenso, pareri non più vincolanti e nuove competenze per i Comuni. Ecco le novità.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) è una legge fondamentale che disciplina la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.
Attualmente è in corso di esame in commissione il DDL 1372 per la modifica al D.Lgs. 42/2004. Questo disegno di legge propone una revisione del Codice al fine di semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica per velocizzare i tempi amministrativi e attribuire maggiore autonomia decisionale ai Comuni per interventi minori. Si introduce il concetto di silenzio-assenso in specifici casi e si rendono alcuni pareri delle Soprintendenze obbligatori ma non più vincolanti. Il Governo riceve una delega per adottare decreti legislativi che riordinino organicamente tali procedure, garantendo al contempo la tutela del paesaggio e un migliore coordinamento tra i diversi livelli amministrativi.
Riformulato il DDL 1372: potere al Governo per le autorizzazioni paesaggistiche e il parere della soprintendenza
Il nuovo DDL 1372, attualmente in discussione al Senato, introduce un cambio di rotta rispetto alla precedente proposta normativa, puntando su una riforma più organica e istituzionalmente solida delle autorizzazioni paesaggistiche.
La nuova proposta non modifica direttamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma affida al Governo una delega di 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi che semplifichino le procedure.
A differenza del precedente, che interveniva subito e in modo perentorio introducendo il silenzio-assenso in diversi articoli del Codice (es. art. 146 e 167), il nuovo testo si limita a indicarlo come principio da armonizzare attraverso i decreti attuativi secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata Legge 241/1990.
Inoltre, mentre il testo precedente escludeva dal parere della Soprintendenza e affidava il potere agli enti territoriali anche le parti interne e gli edifici adiacenti a beni tutelati, il nuovo restringe l’esenzione e il passaggio del potere degli enti solo agli interventi di lieve entità già definiti per regolamento, previa verifica urbanistica.
Secondo le nuove indicazioni, quando si tratta di autorizzazioni paesaggistiche legate a infrastrutture strategiche e di rilevanza nazionale, il parere dovrà essere espresso direttamente dalla direzione generale competente del Ministero della Cultura.
Inoltre, il Governo è tenuto a individuare specifici tipi di interventi, come quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio culturale o al ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, per i quali si applicheranno procedure semplificate. Tali semplificazioni dovrà essere introdotta anche per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative ad attività stagionali e ripetitive, a condizione che non vi siano modifiche rispetto all’autorizzazione già concessa.
Infine, si prevede un potenziamento delle funzioni degli sportelli unici per l’edilizia (previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 380/2001), senza costi aggiuntivi per lo Stato. L’obiettivo è semplificare e rendere più omogenei i procedimenti autorizzativi, anche grazie alla completa digitalizzazione delle pratiche paesaggistiche e urbanistiche.
Quali sono le tempistiche?
I decreti legislativi previsti saranno proposti dal Ministro della Cultura, sentita la Conferenza Unificata, che ha 30 giorni per esprimere un parere (trascorsi i quali il Governo può comunque procedere). Gli schemi saranno anche trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, con lo stesso termine di 30 giorni. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se questo scade nei 30 giorni prima del termine per l’esercizio della delega, quest’ultima è prorogata di tre mesi.
I decreti dovranno includere una relazione tecnica che attesti l’assenza di nuovi costi o, se presenti, le relative coperture. Serviranno anche ad aggiornare o abrogare le norme in contrasto con le nuove disposizioni.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto, il Governo potrà adottare decreti correttivi o integrativi.
Linee guida nazionali
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Cultura dovrà adottare linee guida nazionali per garantire un’applicazione uniforme delle norme di tutela paesaggistica. Le linee guida chiariranno:
- il ricorso al supplemento istruttorio;
- la distinzione tra interventi non soggetti ad autorizzazione, quelli di lieve entità (con procedura semplificata) e quelli soggetti al regime ordinario;
- la durata delle autorizzazioni in relazione al titolo edilizio;
- le regole per la concessione di eventi temporanei ed effimeri (ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis del Codice dei beni culturali).
Cosa prevedeva il disegno di legge superato?
Il disegno di legge precedente mirava a semplificare le procedure autorizzative in ambito paesaggistico, introducendo modifiche puntuali al Codice dei beni culturali.
Tra le principali novità c’era l’introduzione del silenzio-assenso: se la Soprintendenza non si esprimeva entro 45 giorni, il parere si considerava favorevole. Inoltre, il parere della Soprintendenza da vincolante diventava solo obbligatorio, lasciando maggiore autonomia agli enti locali. Il silenzio-assenso veniva esteso anche ad altre richieste autorizzative. Infine, si prevedeva l’aggiornamento del D.P.R. 31/2017 per escludere dall’autorizzazione paesaggistica alcuni interventi minori come quelli soggetti a CILA o SCIA, se con modifiche contenute o coerenti con l’immobile.
Per compilare i modelli ai sensi del D.Lgs .42/2004 e del D.P.R. 31/2017, puoi utilizzare il software per la redazione dell’Istanza di autorizzazione paesaggistica, che ti consente di ottenere in pochi minuti ed in maniera guidata la documentazione per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata.
DDL 1372: come cambia il codice dei beni culturali?
Presentato in Senato il 5 febbraio 2025 e in in corso di esame in commissione dal 13 maggio, il Disegno di Legge n. 1372 costituisce una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione paesaggistica.
Il disegno di legge si pone un duplice scopo:
- garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata;
- semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale.
Le finalità cardine della riforma (stabilite dall’articolo 1 del DDL) sono:
- sensibile riduzione dei tempi amministrativi;
- rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali;
- miglioramento della certezza del diritto.
La revisione del codice è vista come uno strumento per una gestione più razionale delle autorizzazioni, senza compromettere la tutela del paesaggio.
Quali sono le principali novità introdotte dal disegno di legge?
Le principali novità introdotte direttamente dal disegno di legge (Art. 2 del DDL) sono modifiche puntuali al codice, con lo scopo di di snellire le procedure di autorizzazione, in particolare:
- all’articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
- all’articolo 152, comma 1, il parere delle Soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante. Questo lascia maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
- all’articolo 167, comma 5, e all’articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione.
Inoltre, l’articolo 2 prevede l’adozione, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della Legge, di un regolamento che modifichi l’Allegato A del D.P.R. 31/2017. Questa modifica mira a includere tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non ecceda il 20% dell’esistente, o le modifiche rispettino il carattere dell’immobile.
Revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica
Il disegno di legge (Articolo 3) attribuisce anche una delega al Governo per adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Nell’esercizio di questa delega, il Governo dovrà attenersi a specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
- garantire il coordinamento delle Soprintendenze per un’azione di tutela uniforme a livello nazionale;
- prevedere che gli interventi di lieve entità (definiti dall’Allegato B del D.P.R. 31/2017) siano di competenza esclusiva degli enti locali, senza parere della Soprintendenza, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;
- assegnare alla Direzione generale competente del Ministero della cultura il parere per l’autorizzazione paesaggistica di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale così come definito all’interno dell’articolo 39 del D.Lgs. 36/2023;
- escludere dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi sulle parti interne di edifici con sola facciata vincolata e quelli adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;
- prevedere che, per interventi in aree vincolate specifiche (art. 142, comma 1, lettere a, b, c, d) e opere di difesa idraulica, il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante, per favorire la prevenzione del rischio idrogeologico;
- istituire, con gli enti locali, sportelli unici per le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, con riscontro entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- permettere l’autocertificazione con asseverazione tecnica per richieste annuali ripetitive che non presentano variazioni;
- individuare tipologie di interventi che non necessitano di autorizzazione se rispettano specifiche condizioni di prevalutazione;
- escludere le aree di rilevanza paesaggistica nazionale (individuate annualmente dal Ministero della cultura) dall’applicazione di alcuni dei principi precedenti, mantenendo per queste aree il silenzio-assenso dopo 45 giorni per il parere del soprintendente.
I decreti legislativi delegati sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome. Devono essere corredati da relazione tecnica sulla neutralità finanziaria o sugli oneri e trasmessi alle Camere per parere (entro 30 giorni). La legge prevede anche la possibilità di adottare decreti correttivi e integrativi entro 24 mesi dall’ultimo decreto attuativo.