Tratto da: Lavori Pubblici

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 73/2025, c.d. “Decreto Infrastrutture”, ANCI ha pubblicato un’interessante nota esplicativa sulle principali misure introdotte in materia di appalti, con le (ulteriori) modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e ai relativi allegati.

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 luglio 2025. Con una portata tecnica significativa, il provvedimento interviene direttamente sul d.Lgs. n. 36/2023, introducendo deroghe, modifiche e chiarimenti che riguardano sia l’attività delle stazioni appaltanti sia le imprese affidatarie.

Nel documento dell’ANCI si approfondiscono le novità su: 

  • Incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti
  • Ulteriori ipotesi per l’attivazione delle procedure di somma urgenza  
  • Revisione delle procedure di somma urgenza di protezione civile
  • Utilizzo dei lavori svolti dai subappaltatori ai fini della qualificazione
  • Revisione prezzi. 

L’art. 2, co. 1, lett. a), modifica l’art. 45 del Codice dei contratti, stabilendo che – in deroga al principio di onnicomprensività – il compenso incentivante del 2% per le funzioni tecniche può essere riconosciuto anche ai dirigenti.

Tale norma, estensiva di una previsione già vigente per le opere PNRR, comporta l’obbligo per le amministrazioni di trasmettere annualmente i dati relativi agli importi erogati e ai dirigenti beneficiari al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio.

Due sono i principali interventi:

  • nuove ipotesi di attivazione (art. 140, comma 1-bis): viene ritenuta sufficiente la “ragionevole previsione dell’imminente emergenza”, con validità del regime derogatorio fino all’eliminazione del pericolo, e comunque per un massimo di 15 giorni, salvo dichiarazione formale di stato di emergenza.
  • nuova disciplina unitaria (art. 140-bis): viene istituito un regime speciale per le emergenze ordinarie e nazionali, che consente affidamenti diretti anche oltre soglia, deroghe a diversi articoli del Codice (tra cui artt. 14, 15, 37, 49, 54, 108) e l’uso generalizzato del criterio del minor prezzo. Le deroghe sono limitate nel tempo (30 giorni) e solo per “singole fattispecie indilazionabili”.

 

Un ulteriore chiarimento arriva sul fronte qualificazione degli operatori economici. Il nuovo art. 225-bis, comma 3-bis, consente – in deroga alla disciplina introdotta dal correttivo D.Lgs. 209/2024 – che, per le gare bandite entro il 31 dicembre 2024, l’appaltatore possa ancora utilizzare i lavori svolti dal subappaltatore per la propria qualificazione, secondo il sistema previgente.

Il nuovo art. 46-bis del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), sempre inserito dall’art. 2, snellisce le verifiche antimafia nei casi di emergenza di rilievo nazionale, permettendo l’utilizzo di informative provvisorie basate su BDN e banche dati disponibili. Previste anche forme di supporto da parte di Consip e delle centrali di committenza.

 

Tra gli interventi più attesi, l’art. 9 interviene a sanare un vuoto che si era creato per i contratti aggiudicati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023.

In particolare, la norma estende a questi contratti la disciplina della revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, superando la paralisi determinata:

  • dalla mancata attuazione dell’art. 29 del DL 4/2022 (Sostegni-ter),
  • dalla disapplicazione operata dal DL 50/2022 (Decreto Aiuti),
  • e dall’impossibilità di applicare il nuovo Codice retroattivamente.

Il nuovo meccanismo sarà pienamente operativo, ma solo a due condizioni cumulative:

  • che le voci per imprevisti siano comprese tra il 5 e il 10% dell’importo lavori;
  • che sia disponibile almeno il 50% di tali risorse, escludendo quelle già impegnate.

Le SA dovranno rimodulare i quadri economici per iscrivere le risorse necessarie nella sezione “accantonamenti”, in conformità all’Allegato I.7.

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