Sentenza del 02/05/2025 n. 3242/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
Esenzione IMU su residenza familiare in comproprietà
Dall’art. 540, comma 2, cod. civ. – a mente del quale il coniuge superstite ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare solo se in proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà tra i coniugi – si ricava che non è tenuto a pagare l’IMU (o a godere, eventualmente, dell’esenzione per abitazione principale) il coniuge superstite se l’immobile è in comunione tra il defunto e un soggetto terzo.
In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del Comune.
Nel caso di specie, l’Ente comunale aveva notificato tre avvisi di accertamento IMU al fratello del de cuius disconoscendo il diritto di abitazione della vedova, ciò in quanto l’immobile oggetto di contestazione era, per l’appunto, intestato in comunione tra il de cuius ed il fratello e non tra i coniugi.
Testo integrale della sentenza