tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 03/03/2025 n. 118/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo

Agevolazione Tosap e produzione di energia elettrica

In materia di TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il regime agevolativo previsto dall’art. 63 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica anche alle attività di produzione di energia elettrica indipendentemente dalla natura lucrativa del soggetto esercente. Tale attività, infatti, è strumentale all’erogazione di un pubblico servizio e costituisce una fase antecedente e necessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento, distribuzione).

Questo è il principio richiamato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, nel caso di specie, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente sulla base del mutato orientamento giurisprudenziale sul tema (C. Cass. ordinanza 12 gennaio 2025, n. 769) inteso a riconoscere alla produzione energetica la natura strumentale di servizio pubblico.

Nello specifico, una società di produzione di energia elettrica aveva impugnato una serie di avvisi di accertamento TOSAP notificati dall’Ente comunale per l’occupazione del sottosuolo stradale (tramite una galleria sotterranea) relativa ad un impianto idroelettrico.

 

Testo integrale della sentenza

Torna in alto