Tratto da:ANAC
Nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, ciascun operatore economico deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara.
A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.
E’ quanto ha chiarito Anac con decisione del Consiglio approvata nell’adunanza del 28 maggio 2025, aggiornando le relative Frequently Asked questions (FAQ).