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La Cassazione – Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 13641 del 21 maggio 2025, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali a termine conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non sono soggetti alla durata minima triennale prevista invece per gli incarichi ordinari ai dirigenti di ruolo (art. 19, comma 2).
Questa distinzione si fonda sulla diversa natura dei due incarichi:
- i dirigenti di ruolo sono stabilmente inseriti nella PA e necessitano di un periodo minimo per raggiungere obiettivi amministrativi;
- gli incarichi a contratto ex comma 6 sono conferiti a professionisti esterni, con competenze specifiche, per esigenze temporanee e mirate, e dunque non richiedono una durata minima.
La giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system non si oppone a questa interpretazione, poiché la tutela contro la cessazione anticipata riguarda solo i dirigenti di ruolo.
Tuttavia, si solleva un dubbio: se l’art. 19, comma 6, si applica anche a Regioni ed enti locali (come previsto dal comma 6-ter), perché la Cassazione continua a sostenere che per gli incarichi ex art. 110, comma 1, del TUEL (d.lgs. 267/2000) valga invece una durata minima triennale, anche in caso di fine anticipata del mandato politico? La questione resta aperta e suscettibile di ulteriori approfondimenti giurisprudenziali.