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Sentenza del 05/03/2025 n. 182/6 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna

Concorso dell’extraneus nell’illecito tributario realizzato dalla persona giuridica

L’art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che “riferisce esclusivamente” alle persone giuridiche le sanzioni amministrative tributarie, e l’art. 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che fa soggiacere alle medesime sanzioni ciascun concorrente nell’illecito fiscale, non si pongono in rapporto di incompatibilità. Il punto di raccordo è costituito dalla clausola di salvezza posta dal comma 3 dell’art. 7 cit., che autorizza, nei limiti di compatibilità, l’applicazione della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie ex d.lgs. n. 472/1997 (oggi trasfusa mutatis mutandis nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali recato dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). Conseguentemente sono sanzionabili le persone fisiche esterne alla compagine sociale che abbiano apportato un contributo causale o materiale alla perpetrazione della violazione tributaria commessa dalla persona giuridica. 
Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate condividendone la tesi che l’amministratore e socio unico della società venditrice della merce, estraneo alla società acquirente cui l’Ufficio ha contestato l’infedele dichiarazione IVA, fosse l’ideatore e organizzatore dello schema fraudolento c.d. carosello messo in atto per evadere l’IVA intracomunitaria.

Testo integrale della sentenza

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