tratto da biblus.acca.it

Un’offerta priva della garanzia provvisoria comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione: è così che si è pronunciato il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza 186/2025.

Nel caso in esame, un operatore economico impugnava l’aggiudicazione sostenendo che la polizza fideiussoria allegata dall’aggiudicataria recava l’intestazione di un’altra società ed era stata volturata solo dopo la richiesta di integrazione documentale. Il TAR ha condiviso tale doglianza, osservando che non si trattava di un mero refuso riconoscibile “a colpo d’occhio”. La voltura depositata in seguito alla richiesta di soccorso istruttorio non era una semplice rettifica, bensì un atto di natura negoziale novativa che modificava soggettivamente il contratto di garanzia.

La giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio per integrare la cauzione provvisoria solo se la fideiussione trasmessa in sanatoria è stata emessa prima della scadenza per la presentazione delle offerte; qualora invece la polizza sia stata formata successivamente, il concorrente va escluso, perché godrebbe di un termine più ampio, con conseguente violazione della par condicio.

La polizza volturata dopo la presentazione dell’offerta introduce un nuovo garante e sostituisce quella originaria, compromettendo la funzione stessa della cauzione – ossia assicurare sin dall’inizio la serietà dell’offerta e l’impegno a rispettare il patto d’integrità. In caso di escussione, infatti, la prima polizza sarebbe inutilizzabile, perché priva di un valido vincolo verso l’aggiudicatario reale.

Il ricorso è stato accolto e l’aggiudicazione annullata: l’assenza (o l’erronea intestazione) della cauzione provvisoria non può essere sanata tramite soccorso istruttorio quando la garanzia viene formata o volturata dopo il termine per la presentazione delle offerte.

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