tratto da biblus.acca.it

Infortunio per movimentazione manuale dei carichi: la Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro per mancata formazione adeguata anche se riveste solo un ruolo formale.

La sentenza n. 15697/2025 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere gestito dove un lavoratore, mentre scaricava materiali da un furgone, è stato colpito alla mano sinistra da un tubo in cemento del peso superiore ai 40 kg, riportando lesioni gravi con una prognosi complessiva di 140 giorni.

Il datore di lavoro (e legale rappresentante della società) è stato condannato per il reato di lesioni colpose con una pena di 6 mesi di reclusione. La Corte d’Appello aveva confermato tale condanna, riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro per non aver fornito al lavoratore un’adeguata formazione e informazione in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione. In primo luogo sosteneva di essere stato un mero prestanome, privo di effettivi poteri gestionali e quindi non responsabile dell’evento. In secondo luogo contestava la carenza di motivazione sulla prevedibilità dell’incidente, definendolo un “evento imprevedibile e inevitabile”. Ha, inoltre, invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, adducendo la scarsa gravità delle lesioni e il modesto impatto economico dell’evento. E, infine, lamentava la pena detentiva inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto alla gravità del caso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in ogni sua parte, giudicando i motivi infondati o inammissibili.

Nello specifico, la Corte ha ribadito che il legale rappresentante, anche se solo formalmente tale, è comunque destinatario degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori, salvo prova di una delega specifica e valida, che nel caso di specie non era stata fornita. Inoltre, i giudici hanno ritenuto l’evento prevedibile e prevenibile, sottolineando come la mancata formazione del lavoratore sulla corretta movimentazione manuale dei carichi costituisse un fattore determinante per il verificarsi dell’infortunio.

Per quanto riguarda, invece, la tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della condotta, dei precedenti specifici e della gravità delle lesioni.

Infine, relativamente alla pena, i giudici hanno ritenuto congrua la reclusione inflitta, in virtù dei precedenti penali e hanno considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi.

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