tratto da biblus.acca.it

Quando un lavoratore può richiedere una visita medica straordinaria per tutelare la propria salute nei luoghi di lavoro e quali sono gli obblighi previsti per il medico e il datore secondo il d.lgs.. 81/2008

La sorveglianza sanitaria, come sancito dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori. Il legislatore, attraverso il D.Lgs. 81/2008, ha definito con precisione le modalità e le circostanze in cui questa attività deve essere effettuata, riconoscendo nella figura del medico competente un ruolo centrale nel garantire il monitoraggio continuo dello stato di salute dei dipendenti.

Tra le diverse tipologie di accertamenti previsti, assume particolare rilevanza la visita medica straordinaria che può essere richiesta dallo stesso lavoratore qualora ritenga che vi siano condizioni di salute compromesse o mutamenti legati alla mansione svolta. Questo tipo di visita rientra pienamente nell’ambito della sorveglianza sanitaria ed evidenzia l’importanza di un sistema che non solo protegge, ma ascolta anche le esigenze individuali di chi opera all’interno dell’azienda.

Quali sono le attività comprese nella sorveglianza sanitaria?

Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è previsto l’obbligo di sottoporre i lavoratori a controlli sanitari periodici finalizzati a verificare il loro stato di salute e l’idoneità alla mansione svolta. Questo insieme di attività rientra nella cosiddetta sorveglianza sanitaria, misura fondamentale per prevenire rischi legati all’esposizione professionale.

Ogni datore di lavoro, sia esso di una grande o piccola azienda, è tenuto ad attivare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro. È in questo contesto che si inserisce la sorveglianza sanitaria regolamentata dall’articolo 41 D.Lgs. 81/2008.

In particolare il settore edile, storicamente esposto a un elevato rischio infortunistico e con un’incidenza significativa di patologie professionali, richiede un approccio sempre più mirato e specialistico nella gestione della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, intesa come insieme di atti medici relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.

Secondo quanto sancito dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 le attività comprese all’interno della sorveglianza sanitaria sono:

  • visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Visita medica straordinaria: cos’è?

Il comma 2 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di richiedere una visita medica straordinaria che può essere attivata su iniziativa del lavoratore stesso e rientra tra le attività previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Tale richiesta deve essere sempre valutata in relazione ai rischi professionali e alle condizioni di salute personali, nel rispetto delle procedure previste.

Il lavoratore può rivolgersi direttamente al medico competente per sottoporsi a una visita medica straordinaria, qualora ritenga che le proprie condizioni psicofisiche possano essere compromesse dallo svolgimento della mansione lavorativa. Non si tratta di un semplice diritto formale, ma di uno strumento concreto per garantire un monitoraggio mirato e tempestivo, soprattutto nei contesti ad alto rischio come i cantieri edili.

Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Visita medica straordinaria: come inoltrare la richiesta?

Per attivare la procedura di visita medica straordinaria, il lavoratore deve presentare una richiesta in forma scritta, indirizzata direttamente al medico competente.

Nella comunicazione devono essere esplicitate in modo chiaro le motivazioni che giustificano l’esigenza di un accertamento medico, come ad esempio l’insorgenza di sintomi correlabili all’attività lavorativa, cambiamenti nelle condizioni di salute o l’aggravamento di patologie preesistenti.

La richiesta deve essere personale e deve rispettare i limiti imposti dall’articolo 5 della Legge 300/1970 che vieta controlli diretti da parte del datore di lavoro sullo stato di salute dei dipendenti. Nello specifico, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Una volta ricevuta la comunicazione, spetta al medico valutare la fondatezza della richiesta e decidere se procedere con gli accertamenti necessari.

Chi effettua la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Il medico competente ha il compito di verificare che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con la mansione svolta.

In particolare, deve valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertarne lo stato di salute.  Una copia di questo programma diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Visita medica straordinaria e obblighi del medico competente

Il medico competente deve valutare se la richiesta ricevuta sia coerente con i rischi legati all’attività lavorativa o con particolari condizioni di salute del dipendente. Qualora la ritenga fondata, provvede ad effettuare gli accertamenti necessari al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale giudizio, vincolante sia per l’azienda che per il lavoratore, deve essere documentato nella cartella sanitaria e di rischio, includendo anche le motivazioni che hanno portato all’accoglimento della richiesta.

Nel caso in cui, invece, la richiesta venga respinta, il medico competente deve fornire una motivazione scritta al lavoratore, fermo restando il rispetto del segreto professionale. Dovrà, inoltre, inviare anche al datore di lavoro una comunicazione.

Infine, ricordiamo che la sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo del medico competente, ma anche una responsabilità diretta del datore di lavoro. Trascurare questo obbligo può portare a sanzioni anche molto severe, fino ad arrivare, nei casi più gravi, all’arresto.

Proprio per questo è fondamentale dotarsi di strumenti pratici ed efficienti che aiutino a gestire correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. Un valido supporto può arrivare da un software pensato per la sicurezza sul lavoro, che semplifica la compilazione della documentazione prevista dal testo unico sulla sicurezza. Grazie a una prova gratuita di 30 giorni, è possibile testarne tutte le funzionalità e valutare concretamente come può migliorare la gestione della sicurezza all’interno della propria realtà lavorativa.

Visita medica straordinaria: le FAQ

In quali contesti è consigliabile richiedere una visita medica straordinaria?

Una visita medica straordinaria è consigliabile quando il lavoratore percepisce un peggioramento del proprio stato di salute o riscontra sintomi che possono essere collegati all’attività lavorativa svolta, soprattutto in ambienti ad alto rischio come i cantieri.

Chi valuta se una visita medica straordinaria è necessaria?

La valutazione spetta esclusivamente al medico competente, che decide sulla base della documentazione ricevuta e della coerenza con i rischi professionali.

Quali elementi deve contenere la richiesta di visita straordinaria?

La richiesta scritta deve contenere motivazioni chiare e circostanziate, come variazioni dello stato di salute, sintomi nuovi o aggravamenti legati alla mansione.

Il datore di lavoro può conoscere i motivi di salute per cui viene richiesta la visita?

No, il datore di lavoro non può conoscere i dettagli clinici. Può solo essere informato sull’esito del giudizio di idoneità, nel rispetto della privacy e della normativa (art. 5 L. 300/1970).

Cosa accade se il medico competente rifiuta la visita straordinaria?

In caso di rigetto, il medico deve fornire al lavoratore una motivazione scritta, sempre rispettando il segreto professionale. Deve inoltre informare il datore di lavoro dell’esito della valutazione.

La visita straordinaria può essere imposta dal datore di lavoro?

No, la visita medica straordinaria può essere richiesta solo dal lavoratore o, in altri casi, disposta dal medico competente. Non è una prerogativa autonoma del datore.

Qual è il valore del giudizio di idoneità espresso dal medico?

Il giudizio di idoneità è vincolante per entrambe le parti: azienda e lavoratore devono attenersi a quanto stabilito dal medico nella valutazione sanitaria.

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