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Concessioni amministrative Concessioni di bene e servizi Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione Inadempimento precedente contratto Esclusione Inadempimento nel corso del rapporto Risoluzione Parallelismo Differenze

La causa di esclusione prevista dal comma 5, lettera c-ter dell’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50  si salda  con la risoluzione per inadempimento, disciplinata dall’art. 176, comma 7, del medesimo codice dei contratti pubblici, con la differenza che una volta istaurato il rapporto negoziale  paritario tra l’amministrazione e il concessionario, la risposta del concedente all’inadempimento deve confrontarsi non solo con l’interesse del privato alla prosecuzione del rapporto, ma anche con gli interessi della stessa amministrazione a garantire la continuità del servizio e a evitare i costi connessi alla cessazione anticipata della concessione. (1).

Concessioni amministrative Concessioni di bene e servizi Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione Inadempimento nel corso del rapporto Risoluzione Discrezionalità Comparazione interessi.

La risoluzione del contratto può costituire la legittima reazione dell’ordinamento al grave inadempimento del concessionario, che abbia leso il rapporto di fiducia nella capacità professionale dell’impresa,  ferma restando la discrezionalità della scelta, conservando  l’amministrazione  il potere discrezionale di individuare lo strumento più opportuno per rispondere all’inadempimento. (2).
Il Tar ha precisato che l’art. 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede infatti  la mera facoltà – e non l’obbligo – della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, rimettendo all’amministrazione l’individuazione della soluzione preferibile, sulla base di una ponderata analisi di costi e benefici, in coerenza peraltro  con la generale configurazione del potere di autotutela dell’amministrazione, che è sempre discrezionale e richiede, tanto per i vizi genetici dell’atto, quanto per il difetto sopravvenuto del sinallagma, l’ulteriore requisito di un interesse pubblico concreto e attuale che giustifichi la rimozione dell’atto o lo scioglimento del rapporto.

(1) Conformi: Quanto alla necessità della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione anche nella fase di esecuzione, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8; cfr. anche Cons. di Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (oggetto della News UM n. 45 del 14 aprile 2020), secondo cui è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 31 marzo 2025, n. 6464 – Pres. Mele, Est. La Malfa

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