tratto da biblus.acca.it

La sentenza n. 641 del 6 maggio 2025 della Sezione I del TAR Puglia ha per oggetto una contestazione relativa ad una rettifica apportata dal vincitore alla propria offerta economica, ritenuta illegittima. Secondo il ricorrente, l’art. 101, comma 4 del D.lgs. 36/2023 consente la correzione di errori materiali solo fino all’apertura delle offerte e ciò andrebbe riferito all’inizio della valutazione delle offerte tecniche, per evitare interferenze con la loro segretezza.

Il TAR ha respinto tale interpretazione. Ha infatti precisato che l’art. 101 distingue tra offerta tecnica ed economica e consente correzioni agli errori materiali fino all’apertura di ciascuna parte. Pertanto, correggere l’offerta economica dopo l’apertura di quella tecnica è legittimo, purché si tratti effettivamente di errore materiale.

Tuttavia, il Tribunale ha accolto il secondo profilo di censura, relativo alla natura dell’errore. Secondo i giudici, un errore materiale deve essere evidente, riconoscibile senza interpretazioni o fonti esterne. Deve emergere in modo chiaro una discrepanza fortuita tra l’intento del concorrente e ciò che è stato formalmente scritto.

Nel caso specifico, anche se il costo della manodopera indicato sembrava palesemente errato, mancavano elementi interni all’offerta che permettessero di ricostruire con certezza quale fosse l’intento originario del concorrente. La rettifica ha invece richiesto un riferimento esterno, cioè le indicazioni dell’amministrazione appaltante, che però non erano vincolanti per i partecipanti, i quali potevano adottare soluzioni diverse.

Questa situazione non soddisfa i requisiti per configurare un errore materiale sanabile, poiché si è andati oltre la mera svista, violando anche il principio di auto responsabilità. I concorrenti, infatti, devono prestare un alto livello di attenzione, proporzionato alla loro professionalità e non possono delegare alla stazione appaltante l’onere di interpretare o correggere offerte imprecise.

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