tratto da biblus.acca.it
Con un comunicato del 7 maggio 2025 l’ANAC fa il punto sulla disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche normative apportate dal D.lgs. 209/2024 (il Correttivo Appalti 2025).
Oltre a fornire un inquadramento normativo e a ricordare la finalità dell’istituto, l’ANAC precisa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli incentivi, ricordando che:
- le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato I.10 al Codice.
- ancorché l’art. 16 del D.lgs. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno”;
- avendo il correttivo, espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.
Importanti chiarimenti sono forniti dall’Autorità in tema di modalità di corresponsione degli incentivi e criteri di riparto:
- il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti; rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale.
- nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.