Con l’ordinanza n. 11592 del 2 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello di un’impresa contro cui un’Amministrazione aveva agito, chiedendo il risarcimento delle somme corrisposte a fronte di un’opera eseguita con gravi carenze tecniche e risultata non collaudabile.
Ricorrendo in Cassazione, l’appaltatore ha sostenuto di essere “soltanto vittima del comportamento confusionario e carente posto in essere dalla direzione dei lavori nell’interesse della P.A.” evidenziando “l’esistenza di carenze progettuali che rendevano ineseguibile il progetto originario”.
La Cassazione rigetta il ricorso affermando che l’eventuale errata scelta tecnica da parte del direttore dei lavori non esclude la responsabilità dell’appaltatore.
Infatti, quest’ultimo è “obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente, e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo”.
Tale situazione è risultata insussistente nel caso di specie atteso che i ricorrenti si sono limitati ad addossare le responsabilità al direttore dei lavori, senza fare quindi minimamente cenno ad un eventuale manifestazione di dissenso.