tratto da biblus.acca.it

L’inadempimento è insanabile? Si può invocare l’avvalimento? La cauzione definitiva può essere escussa?

Il possesso continuo e ininterrotto della SOA è condizione essenziale dalla presentazione dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto. È il principio alla base della sentenza 3668/2025 del TAR Campania.

Nel caso in esame, l’impresa possedeva la qualificazione SOA prevista dal Disciplinare di gara come requisito obbligatorio sia all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara che al momento dell’aggiudicazione.

Il possesso della SOA è stato perso dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, quando l’amministrazione comunale non era ancora al corrente della perdita della SOA, in quanto tale circostanza è stata appresa dalla stazione appaltante solo successivamente, a seguito di una verifica effettuata al sistema informativo dell’ANAC.

Per questi motivi l’aggiudicazione è stata annullata d’ufficio con risoluzione del contratto, escussione della garanzia definitiva prestata a tutela dell’esecuzione e interpello del secondo classificato, con successiva nuova aggiudicazione.

Solo successivamente all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, l’impresa ha nuovamente ottenuto il possesso della richiesta SOA.

Secondo il TAR, il possesso di tale requisito, previsto dal Disciplinare, avrebbe dovuto sussistere ininterrottamente dalla data di presentazione della domanda di partecipazione fino alla integrale esecuzione del contratto.

Il provvedimento di annullamento risulta pertanto pienamente legittimo.

Alla luce dell’insanabile interruzione del possesso della richiesta SOA, non merita accoglimento neppure la censura della ricorrente secondo cui la stazione appaltante avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua disponibilità a produrre contratto di avvalimento con altra impresa in possesso dell’attestazione richiesta.

Peraltro alla data della richiesta di stipulare il contratto di avvalimento, non solo era stata già disposta l’aggiudicazione, ma era anche intervenuta la stipula del contratto ed era stato anche avviato il procedimento per l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.

Infine, risulta ai giudici pienamente legittima anche l’escussione della cauzione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali, in quanto sussiste il grave e colpevole inadempimento della ricorrente, la quale non ha comunicato alla Stazione Appaltante la perdita del requisito avvenuta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, violando così uno dei principi fondamentali che regolano il ciclo di vita dei contratti pubblici enunciati dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici, ossia il principio della fiducia, avendo peraltro stipulato il contratto tacendo la perdita del requisito e quindi con la consapevolezza di non poter eseguire il contratto.

La condotta negligente della ricorrente è quindi fonte di inadempimento e di pregiudizio per l’amministrazione anche in termini del conseguente ritardo derivante dalla necessità di annullare l’aggiudicazione della ricorrente, risolvere il suo contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione e alla stipula di un nuovo contratto con la ditta seconda graduata.

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