Via libera all’impiego dei requisiti tecnici semplificati previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del nuovo Codice dei Contratti anche per le categorie scorporabili.
Per gli appalti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro è possibile affidare i lavori a operatori economici che soddisfano i requisiti semplificati di capacità tecnica stabiliti dall’art. 28, comma 1, dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.
Il TAR Lazio conferma questa possibilità con la sentenza n. 8585 del 5 maggio 2025, accogliendo il ricorso di un Consorzio escluso da una gara per l’assenza di adeguata qualificazione nella categoria OG11, considerata scorporabile. Durante la fase di soccorso istruttorio, il Consorzio aveva presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici “semplificati” della consorziata esecutrice, inclusi i certificati CEL, come previsto dall’art. 28, comma 1, lettera a), dell’Allegato II.12 del Codice e dal disciplinare della procedura. Nonostante ciò, la stazione appaltante aveva deciso l’esclusione, ritenendo non applicabile l’art. 28 per dimostrare il requisito richiesto nella categoria OG11, classe I. Il Consorzio ha quindi impugnato l’esclusione, sostenendo la violazione della normativa di riferimento e del principio secondo cui la lex specialis di gara deve essere interpretata in conformità alla legge.
Il TAR ha accolto il ricorso, ribadendo che per gli affidamenti al di sotto della soglia dei 150.000 euro è ammesso l’utilizzo dei requisiti semplificati di carattere tecnico e organizzativo. I requisiti richiesti sono:
- aver eseguito lavori analoghi per un importo almeno pari a quello dell’appalto, nei cinque anni precedenti;
- aver sostenuto, nello stesso periodo, costi per il personale non inferiori al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (con possibile rideterminazione figurativa dell’importo se la percentuale non è rispettata);
- disporre di adeguate attrezzature tecniche.
La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato (richiamando anche il vecchio art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010), secondo cui la soglia dei 150.000 euro deve essere riferita non al totale dell’appalto, ma alle singole categorie scorporabili.