Tratto da ANAC 

Nel valutare la legittimità di una variante in corso d’opera, prima ancora di tenere in considerazione il rispetto del limite quantitativo previsto, va verificata la sussistenza dei presupposti normativi per la sua adozione. In mancanza quindi di elementi tali, alla luce di circostanze impreviste e imprevedibili, da giustificare la variazione della prestazione contrattuale in corso di validità senza l’avvio di una nuova gara, diventa irrilevante che l’aggiudicatrice abbia rispettato i limiti di importo prescritti.

Lo ribadisce Anac con un atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 16 aprile 2025, relativo alla conclusione di un procedimento di vigilanza in forma semplificata, che contesta l’adozione di una variante illegittima. Nell’atto si raccomanda quindi alla società aggiudicatrice interessata, “anche in ragione del proprio ruolo di partner strategico dell’Amministrazione economico-finanziaria nel processo di modernizzazione e trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, di prestare pro futuro massima attenzione nella fase di valutazione e adozione di eventuali modifiche che possano intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, garantendo lo scrupoloso rispetto della normativa di settore, oltre ad una più puntale attività di programmazione dell’attività acquisitiva e gestionale in relazione alle rilevanti progettualità ed ai fabbisogni della propria Amministrazione controllante”.

L’integrazione autorizzata nel giugno 2024, pur determinando un incremento della prestazione richiesta nel limite del quinto del valore originario del contratto, è stata considerata, agli esiti dell’istruttoria svolta dall’Autorità, come basata su circostanze non fondate e carente, quindi, sotto il profilo dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile al caso (considerando 109 della direttiva 2014/24/UE, art. 72 della direttiva 2014/24 e art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016).

La società aggiudicatrice ha giustificato la scelta operata, in particolare, con la causa dello scoppio dell’emergenza pandemica e dei suoi riflessi sull’esecuzione. Secondo l’approfondimento svolto, però, gli eventi indicati, a ben vedere, non rappresentano situazioni sopravvenute e non prevedibili nonostante una ragionevole e diligente preparazione da parte dell’aggiudicatrice: “Rappresentano, piuttosto, situazioni eterogenee, che – si legge nell’atto –, pur innestandosi sull’evento pandemico”, non possono “definirsi direttamente ed esclusivamente collegate a tale evento in quanto per lo più rispondono ad autonome esigenze organizzative e funzionali interne, nonché a necessità di adeguamento del progetto originario. Esigenze queste (prevedibili) che si sarebbero verificate a prescindere da qualsiasi evento esterno sopravvenuto imprevedibile (tipo la pandemia, evento imprevedibile)”. 

Da questo punto di vista, rileva, evidenzia l’atto Anac, anche la distanza temporale trascorsa di quasi quattro anni tra l’applicazione della variante in corso d’opera e il verificarsi della pandemia (ormai conclusa in quel momento). In definitiva, le soluzioni adottate nel corso dell’esecuzione si qualificano come funzionali in realtà a “colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante”.

 
 
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