tratto da biblus.acca.it

Con la sentenza n. 3191 del 14 aprile 2025, il Consiglio di Stato fornisce importanti indicazioni in materia di avvalimento operativo.

La vicenda trae origine da una procedura negoziata per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di lavori stradali. L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione lamentando la nullità del contratto di avvalimento stipulato per integrare i requisiti richiesti.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo che il contratto di avvalimento operativo è valido anche se non contiene una dettagliata quantificazione dei mezzi e del personale, purché risulti l’impegno a mettere a disposizione l’intera organizzazione aziendale necessaria per l’esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di Stato ricorda che, secondo orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, a seconda che si tratti di avvalimento di garanzia ovvero di avvalimento tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, in caso di avvalimento tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento operativo non deve necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale.

L’assetto negoziale dell’avvalimento operativo deve consentire “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione“; deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti.

Inoltre, va tenuto conto del principio già affermato dal Consiglio di Stato (sez. V. 22 febbraio 2021 n. 1514) per cui “l’elemento caratterizzante dell’avvalimento non è limitato a un mero “prestito” formale di personale e/o di macchinari e/o di beni strumentali necessariamente, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale; pertanto nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, è ben possibile “che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa)”.

Anche nel caso di avvalimento che abbia l’attestazione SOA, oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all’esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, il contratto contestato, lungi dall’essere viziato per genericità e inidoneo all’integrazione dei requisiti mancati, risulta coerente con l’indicato orientamento giurisprudenziale in materia di avvalimento operativo, secondo cui il contratto di avvalimento non deve necessariamente indicare la quantità dei mezzi d’opera, le qualifiche del personale messo a disposizione ovvero la dotazione numerica dello stesso personale, essendo sufficiente la messa a disposizione di personale qualificato.

Nella sentenza il Consiglio di Stato precisa anche che:

  • il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio deve essere valutato in termini di coerenza complessiva con l’oggetto dell’appalto e non richiede una perfetta corrispondenza tra le attività dichiarate e tutte le singole prestazioni richieste;
  • è legittimo il ricorso al subappalto qualificatorio per le lavorazioni scorporabili, anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
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