tratto da biblus.acca.it

L’Amministrazione è tenuta a comunicare i motivi ostativi alla domanda anche in merito ai procedimenti di sanatoria e condono? La sentenza del Tar Piemonte.

La sentenza 633/2025 del Tar Piemonte stabilisce che nei procedimenti di sanatoria edilizia, il diniego è illegittimo se non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. L’istituto del preavviso di rigetto assume funzione collaborativa e difensiva, applicabile anche in materia condonale.

Il ricorso riguarda una disputa tra i proprietari di un immobile adibito a civile abitazione. L’edificio è stato ampliato senza il necessario titolo edilizio e si trova vicino a un corso d’acqua. L’ampliamento dell’edificio ha comportato una sopraelevazione di circa 3 metri, con un incremento di 1,5 metri rispetto al livello massimo delle acque del corso d’acqua.

Nel 2019 il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione, obbligando i proprietari a demolire l’ampliamento in quanto realizzato senza il titolo edilizio richiesto. Successivamente, i proprietari hanno presentato una domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La richiesta è stata respinta dal Comune con un provvedimento di diniego, motivato dal fatto che le opere realizzate risultano in contrasto con l’art. 43.2, comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, in quanto ricadono nella fascia di rispetto del reticolo idrografico minore classificata come area di pericolosità “IIIa”, dove vige il divieto assoluto di edificazione.

I proprietari hanno impugnato il provvedimento di diniego con ricorso, contestandolo per vizi procedurali e di merito. Hanno denunciato la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, errori nell’applicazione del Piano Regolatore e delle norme regionali sul rischio idrogeologico, nonché un eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In subordine, hanno anche sollevato dubbi di legittimità su una specifica norma del PRGC relativa all’inedificabilità delle fasce di rispetto, ritenuta in contrasto con le disposizioni regionali.

Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego. La motivazione principale della decisione riguarda la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di comunicare i motivi ostativi alla domanda prima dell’adozione di un provvedimento di rigetto, così da consentire un confronto prima dell’adozione del provvedimento definitivo. Questo principio si applica anche ai procedimenti di sanatoria o condono edilizio, come confermato da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 3672/2023; TAR Lazio, n. 11307/2020; n. 7586/2023). In particolare, il Tribunale ha rilevato che il Comune non ha inviato tale comunicazione, impedendo ai ricorrenti di esercitare il loro diritto al contraddittorio e di presentare osservazioni in merito.

Pertanto, il ricorso è stato accolto e il provvedimento di diniego annullato.

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