tratto da biblus.acca.it

Il MIT spiega come applicare l’articolo 43 sul BIM per le opere pubbliche a cavallo tra i due codici.

La progettazione di un’opera di nuova costruzione affidata in vigenza del vecchio codice va aggiornata, ai fini dell’avvio della gara con il d.lgs. 36/2023 (dopo il 1° luglio 2023) alle nuove norme sulla gestione digitale previste dall’art. 43?

Con il parere 3 aprile 2025, n. 3368 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) precisa che:

  • per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016, e quanto già progettato può̀ mantenersi fermo.
  • per la gara di lavori trova applicazione il nuovo Codice d.lgs36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

Deve farsi dunque riferimento alla disciplina transitoria contemplata negli art. 225 e art. 226 del D.lgs. 36/2023.

Le previsioni dell’art. 225 trovano applicazione esclusivamente in relazione alla disciplina dei livelli e dei contenuti della progettazione, mentre per l’affidamento dell’appalto dei lavori oggetto della predetta progettazione, dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dall’art. 226 del Codice sopra richiamato, con conseguente applicazione del d.lgs. 36/2023 alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 e necessario aggiornamento dei documenti di gara a tale ultimo Codice.

Tale interpretazione è stata confermata da ANAC con il parere 62/2023 che conferma l’obbligo di aggiornare almeno gli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto) garantendo la gestione informativa digitale BIM prevista dall’art. 43 del nuovo Codice, salvi i casi di esclusione.

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