tratto da gazzettaufficiale.it

LEGGE 9 aprile 2025, n. 58 

Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. (25G00062)

 (GU Serie Generale n.97 del 28-04-2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2025

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. All’articolo 9 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1. a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

      «1.  Sulle  strade  ed  aree   pubbliche   sono   permesse   le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle  atletiche,  nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di  garantire la sicurezza  pubblica  e  il  buon  funzionamento  del  servizio  di trasporto pubblico nonche’ del traffico  ordinario,  le  competizioni sportive con veicoli o  animali  e  quelle  atletiche  devono  essere autorizzate. L’autorizzazione e’ rilasciata dal comune in cui  devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con  animali  o con veicoli a trazione animale. Essa e’ rilasciata dalla  regione  o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali  o  con  veicoli  a  trazione animale  che  interessano  piu’  comuni.  Per  le  gare  atletiche  o ciclistiche e per le gare  con  animali  o  con  veicoli  a  trazione animale   che   interessano   il   territorio   di   piu’    regioni, l’autorizzazione  e’  rilasciata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma del  luogo  di  partenza,  d’intesa  con  le  altre  regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine  di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della  gara.  Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata,  sentite le federazioni nazionali sportive  competenti  e  dandone  tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica  sicurezza:  dalla  regione  o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano  per  le  strade  che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla  regione  per  le strade regionali; dalle province e dalle citta’ metropolitane per  le strade  provinciali;  dai  comuni  per  le  strade  comunali.   Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni  di  piu’  enti,  puo’  essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

  1. b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada» sono soppresse;
  2. c) al comma 7-bis:

      1) le parole: «ai sensi dell’articolo 6, comma  1,  ovvero,  se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1» sono soppresse;

      2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  sospensione temporanea  e’  disposta,  per  le  competizioni  che   si   svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal  sindaco  e,  negli altri casi, dal prefetto»;

  1. d) al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione  di  cui  al  comma  7-bis,  si  applicano  le  sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 12».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 9 aprile 2025

                             MATTARELLA

                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

 

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