Tratto da: lentepubblica.it

di Arturo Bianco

Aumento delle somme per il salario accessorio del personale delle regioni e degli enti locali cui si applicano i vincoli per il calcolo delle capacità assunzionali dettati dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e limitazione dei vincoli al ricorso per la mobilità volontaria. Sono queste le principali novità introdotte dalla Camera dei Deputati alla legge di conversione del d.l. n. 25/2025. Attualmente il testo è in fase di esame da parte del Senato, atto n. 1468, che deve concludere il suo esame entro il prossimo 15 maggio. E’ presumibile che non vengano apportate ulteriori modifiche.

Il testo, con le modifiche apportate, accentua il suo tratto caratterizzante di provvedimento omnibus di disposizioni per il funzionamento delle PA, assumendo sempre più le forme della norma caleidoscopio.

Attrattività delle PA per i giovani

E’ possibile destinare fino al 15% delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni al reclutamento di giovani in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS o dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2009, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Queste assunzioni a tempo determinato, in caso di valutazione positiva, sono trasformati a tempo indeterminato. E’ possibile l’applicazione del progetto della Funzione Pubblica “PA 110 e lode”.

I giovani, ex DL n. 44/2023, possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro nell’area dei funzionari se sono iscritti almeno al terzo anno di università e sono in regola con gli esami. Occorre essere in possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Possono essere assunti anche i laureati che hanno 24 anni di età.

La possibilità di riservare fino al 20% delle proprie capacità assunzionali ai contratti di apprendistato e di formazione e lavoro è estesa alle regioni.

La mobilità volontaria ed i comandi

Dal 2026 le PA, esclusi gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 50, destinano alla mobilità volontaria almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate nell’anno se sono previste almeno 10 assunzioni, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati e dell’assessorato regionale alla sanità, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.

Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15%, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.

I distacchi e le assegnazioni presso altre PA previsti da norme di legge sono subordinati fino a tutto l’anno 2026 per i comuni, le unioni e le città metropolitane che hanno fino a 50 dipendenti al consenso dell’ente di appartenenza.

Le assunzioni e gli scorrimenti di graduatorie

Viene previsto che le PA, nell’ambito delle stabilizzazioni di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs 165/2001, possano riservare fino al 10% alle assunzioni dei disabili, che è prevista anche per i concorsi RIPAM.

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