tratto da biblus.acca.it

Con la sentenza n. 8289/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che al preposto, in quanto lavoratore subordinato, non è legittimamente attribuibile la contemporanea assegnazione di compiti di vigilanza e mansioni operative, qualora manchi una chiara direttiva aziendale che stabilisca la prevalenza delle funzioni di controllo nei casi in cui queste coincidano temporalmente con le attività esecutive.

La vicenda riguarda un incidente mortale durante le operazioni di carico di cellulosa. L’autista si trovava con il proprio autoarticolato vicino alla banchina del deposito doganale gestito dalla società. Durante le fasi di carico, eseguite con un carrello elevatore dal carrellista, dipendente della ditta, l’autista si è mosso a piedi nell’area e, non visibile al conducente del carrello per via del carico ingombrante, è stato investito e ucciso.

L’indagine ha evidenziato diverse concause dell’incidente. Da un lato, la condotta imprudente dell’autista, che aveva ignorato le regole comportamentali previste dal terminal, le quali imponevano agli autisti di rimanere nel mezzo o nei suoi pressi. Dall’altro, l’azione non corretta del carrellista, che, non avendo visibilità a causa del carico voluminoso, aveva manovrato il carrello in avanti anziché in retromarcia, come previsto in condizioni di visibilità ridotta.

Un ulteriore elemento determinante è stato l’assenza di controllo sulle operazioni da parte del preposto, incaricato dal datore di lavoro (amministratore delegato della ditta). Il preposto non poteva esercitare una supervisione adeguata poiché, nel momento del fatto, era impegnato a sua volta come carrellista per altre operazioni su un altro mezzo.

Secondo la Corte d’Appello, l’amministratore delegato è responsabile penalmente dell’incidente mortale in quanto, nella sua veste di datore di lavoro, ha operato scelte organizzative errate. In particolare:

  • ha attribuito al preposto funzioni operative e di controllo simultaneamente, impedendogli di svolgere adeguatamente l’attività di vigilanza;
  • non ha previsto un’organizzazione aziendale capace di assicurare un’effettiva prevenzione degli infortuni;
  • non ha predisposto misure strutturali minime di sicurezza nel piazzale (segnaletica, specchi per la visibilità, corridoi pedonali), pur sapendo che l’area era frequentata da più soggetti in movimento;
  • non ha garantito, in concreto, il rispetto delle misure antinfortunistiche contenute nel DVR, pur avendo formato i lavoratori in tal senso.

Nel ricorso presentato in Cassazione, la difesa dell’amministratore delegato ha contestato due principali punti:

  • attribuzione di compiti multipli al preposto: secondo il ricorrente, la legge non vieta che il preposto svolga anche compiti operativi. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede l’incompatibilità tra le due funzioni, purché il preposto sia formato e consapevole dei propri doveri. Inoltre, la vigilanza non richiederebbe una presenza continua e costante;
  • condotta della vittima: è stata contestata la valutazione del comportamento del lavoratore deceduto, ritenuto gravemente colposo, ma non abnorme dalla Corte d’Appello. La difesa sostiene che la condotta dell’autista, che conosceva le regole del terminal ma le aveva ignorate, doveva ritenersi imprevedibile e, perciò, idonea a interrompere il nesso di causalità tra l’organizzazione aziendale e l’evento.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello.

In merito al primo motivo, la Corte ha chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo primario di strutturare un’organizzazione idonea a garantire la sicurezza. Affidare contemporaneamente al preposto anche compiti operativi, senza direttive chiare sulla priorità della funzione di vigilanza, equivale a disattendere questo obbligo. Non è la doppia mansione in sé a essere vietata, ma la mancanza di un’organizzazione che privilegi il controllo nelle situazioni critiche.

Sul secondo punto, la Corte ha ribadito che il comportamento imprudente della vittima non era tale da interrompere il nesso causale. Le norme antinfortunistiche sono pensate per prevenire anche condotte negligenti dei lavoratori. La condotta di B.B. non ha introdotto un rischio nuovo o imprevedibile, ma rientrava nella normale area di rischio che il datore di lavoro è tenuto a governare.

La Cassazione ha anche sottolineato che, anche se il DVR individuava il rischio, non sono state adottate misure effettive e concrete per prevenirlo nell’area del sinistro. La presenza di altri operatori e la prassi, nota in azienda, di abbandonare temporaneamente i mezzi, imponevano un controllo più stringente e misure strutturali di sicurezza.

Il preposto alla sicurezza ha il compito di sorvegliare l’esecuzione sicura delle attività lavorative e di segnalare tempestivamente ai superiori eventuali irregolarità, come l’uso improprio dei dispositivi di protezione. É fondamentale, quindi, l’uso di strumenti professionali per seguire, tracciare e risolvere le problematiche di cantiere.

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