Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Demolizione e ricostruzione – Edificio già crollato – Irrilevanza
La nozione di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall’art. 30, comma 1, lett a), d.l. 21 giugno 2013 conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione essendo irrilevante che l’edificio sia o meno crollato. (1).
In motivazione, la sezione ha ribadito che la nozione di ristrutturazione edilizia si ascrive agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e tra questi interventi si annoverano anche quelli di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione, come previsti dall’art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall’art. 30, comma 1, lett a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, indipendentemente dalla circostanza temporale, irrilevante ai fini dell’applicazione della norma, che l’edificio sia o meno crollato al momento della entrata in vigore della novella normativa poiché ciò che conta è che l’intervento di ripristino dell’edificio avvenga dopo l’entrata in vigore della norma, restando irrilevante la circostanza che riguardi edifici “eventualmente [già] crollati o demoliti”. L’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è infatti la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire ad un organismo in tutto o in parte diverso da ciò che già esiste, elementi che sussistono anche in relazione agli edifici crollati o demoliti prima dell’entrata in vigore della norma, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Demolizione e ricostruzione – Nuova costruzione – Differenze
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sub specie di demolizione e ricostruzione, descritti dal vigente art. 3, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono iscriversi in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura” (2)
Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Demolizione e ricostruzione – Edificio preesistente – Nozione – Presupposti
La ristrutturazione si differenzia dalla nuova costruzione per la possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire. (3).
In motivazione, la sezione sottolinea come vi sia nuova costruzione e non ristrutturazione nel caso di ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso. (1) Non risultano precedenti negli esatti termini (2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035; 24 ottobre 2020, n. 6455. (3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906
Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857 – Pres. Mastrandrea, Est. Santise