Anche gli appalti speciali possono beneficiare dell’anticipazione del prezzo, a patto che sia sempre presentata la garanzia definitiva. Non c’è retroattività
Il MIT, con il parere 3303/2025, ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2025, anche gli appalti relativi ai cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia e trasporti) potranno beneficiare dell’anticipazione del prezzo, purché venga sempre presentata la garanzia definitiva.
La precisazione arriva a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024), che ha aggiornato la normativa, includendo tra le disposizioni applicabili anche agli enti dei settori speciali l’articolo 125. Quest’ultimo, inizialmente non previsto, è stato espressamente richiamato all’interno dell’art. 141, comma 3, lettera i), come parte della disciplina per le attività elencate negli articoli da 146 a 152.
Nel quesito è stato chiesto se le disposizioni del Correttivo debbano considerarsi retroattive e se l’anticipazione vada dunque applicata anche ai contratti avviati dopo il 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023), oppure solo a quelli successivi al 1° gennaio 2025. La risposta del Ministero è stata chiara: l’anticipazione può essere applicata solo alle procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo, ossia dal 1° gennaio 2025, poiché il legislatore non ha previsto disposizioni transitorie o di coordinamento specifiche.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato anche l’ambito dei servizi e delle forniture. In merito, è stato domandato se la possibilità di anticipazione riguardi tutti i contratti di fornitura inferiori a 500.000 euro o solo quelli rientranti nella categoria dei “servizi e forniture di particolare importanza” come descritti nell’Allegato II.14, citato dall’art. 125, comma 1.
Secondo il MIT la valutazione dipende dalla natura del contratto: per i servizi, l’importanza è legata alla complessità tecnica, alla necessità di competenze diversificate, al carattere innovativo o all’impatto sull’organizzazione interna della stazione appaltante; per le forniture, invece, il criterio è prettamente economico, con una soglia fissata a 500.000 euro. Pertanto, le anticipazioni non sono ammesse per forniture inferiori a tale importo.
Infine, il parere ministeriale ha ribadito che la garanzia definitiva rimane obbligatoria in tutti i casi in cui venga concesso un pagamento anticipato. Questa fideiussione ha la funzione di tutelare l’amministrazione sia rispetto al corretto adempimento contrattuale, sia in caso di eventuali inadempienze. La presenza della cauzione definitiva non esonera, dunque, dalla necessità della garanzia specifica per l’anticipazione.