tratto da biblus.acca.it

Cosa accade quando un Comune emette un’ordinanza urgente sulla regolarizzazione di una canna fumaria pericolosa per la sicurezza pubblica ma poi non la fa rispettare?

La sentenza n. 2067/2025 del Tar Campania sancisce che, in presenza di un rischio per la sicurezza pubblica accertato da autorità tecniche, l’amministrazione ha l’obbligo di agire in modo tempestivo per l’esecuzione coattiva delle ordinanze. Inoltre, la mancata risposta a una diffida in tali casi costituisce silenzio inadempimento.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di un edificio condominiale, confinante con il locale macchine dell’ascensore, che lamentava l’inerzia del Comune nel far eseguire un’ordinanza sindacale.

A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco, sollecitati per un’anomala elevazione della temperatura in tale locale tecnico, si è accertata la presenza di un termocamino a legna con canna fumaria che attraversava il muro del vano ascensore, surriscaldando le pareti confinanti con l’abitazione della ricorrente.

Successivamente, l’ente certificatore ha vietato l’uso dell’ascensore in quanto la presenza della canna fumaria nel vano ascensore violava la normativa antincendio e di sicurezza degli impianti elevatori (D.M. 16 maggio 1987, n. 246 e D.P.R. 162/1999).

A questo punto, il Comune di riferimento ha emesso un’ordinanza, imponendo al proprietario della canna fumaria la sua regolarizzazione secondo le disposizioni dei Vigili del Fuoco ma non è stata eseguita. Tuttavia, il destinatario dell’ordinanza non ha adempiuto e il Comune non è intervenuto nonostante le diffide della ricorrente. Da qui il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.

Nel ricorso presentato al TAR, la cittadina ha contestato innanzitutto il comportamento del Comune, accusandolo di non aver dato seguito all’ordinanza sindacale nonostante l’inottemperanza del destinatario. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe violato l’articolo 54, comma 7, del TUEL, che prevede l’esecuzione d’ufficio, a spese dell’interessato, delle ordinanze rivolte a persone determinate che non rispettano gli obblighi imposti. Inoltre, ha lamentato anche la violazione dell’articolo 2 della legge 241/1990, poiché l’amministrazione non ha concluso con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato con la sua diffida. Di fronte a questa situazione, la ricorrente ha chiesto al TAR di obbligare il Comune a intervenire direttamente per eseguire l’ordinanza a carico del soggetto inadempiente e, in caso di ulteriore inattività, ha sollecitato la nomina di un commissario ad acta che agisse in sostituzione dell’Ente.

Dall’altra parte, il Comune e il controinteressato si sono opposti al ricorso, sostenendo che la ricorrente non avrebbe un reale interesse giuridico, trattandosi – secondo loro – di una questione interna al condominio. Il Comune ha affermato di non avere alcun obbligo di intervenire sulla base delle diffide della ricorrente. Il controinteressato ha invece sostenuto che il vero obiettivo della ricorrente sarebbe la rimozione della canna fumaria, e non la sicurezza dell’ascensore, che sarebbe solo una questione strumentale.

Il Comune può restare inerte di fronte a un’ordinanza urgente?

Il Tar Campania ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e meritevole di accoglimento. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto evidente la sussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione e dell’interesse al presente ricorso, in quanto proprietaria di un appartamento non più raggiungibile con l’ascensore, disattivato a seguito dell’irregolare presenza di una canna fumaria nel vano tecnico, oggetto dell’ordinanza comunale.

Il TAR ha precisato che l’ordinanza in questione è “qualificabile come contingibile e urgente”, rientrante nei poteri del Sindaco ex art. 54 del d.lgs. 267/2000, volta a “prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

È stato poi chiarito che tale ordinanza, rivolta al proprietario della canna fumaria, imponeva la regolarizzazione dell’impianto in conformità a quanto disposto dai Vigili del Fuoco. Di conseguenza, non può parlarsi di una mera controversia condominiale, come eccepito dalle parti intimate, poiché l’intervento dell’Amministrazione mira alla concreta salvaguardia degli interessi pubblici.

Il TAR ha inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 54, comma 7, “se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati”. L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto agire in via sostitutiva, ma è rimasta inerte.

È stato poi sottolineato che la zona interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico e che la ricorrente ha correttamente sollecitato l’Amministrazione anche ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, rispetto al quale sussiste l’obbligo di provvedere con un atto espresso, come confermato da giurisprudenza consolidata (TAR Campania n. 4132/2022).

Infine, viene richiamato l’art. 2 della legge 241/1990, che impone alla PA di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche nei casi di irricevibilità o infondatezza.

Alla luce della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è stato accolto, ordinando al Comune di provvedere entro 30 giorni all’esecuzione dell’ordinanza sindacale e di adottare un atto espresso sulla diffida.

In caso contrario, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di riferimento, con facoltà di delega, che agirà su richiesta della ricorrente entro ulteriori 30 giorni

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