Il Tar Campania ribadisce che non può esserci aggiudicazione senza verifica dell’anomalia dell’offerta.
La verifica dell’anomalia di un’offerta è un passaggio fondamentale nelle procedure di gara. Esso implica un confronto diretto con l’operatore economico per chiarire i costi e i prezzi proposti. Tale fase istruttoria è un compito imprescindibile per la stazione appaltante, che deve valutare attentamente se un’offerta apparentemente troppo bassa sia effettivamente realizzabile, concreta e sostenibile. Il principio del risultato guida questa attività, con l’obiettivo di garantire il miglior interesse pubblico.
Su questa linea è intervenuto il Tar Campania (Napoli, Sez. II, sentenza n. 3123/2025), in relazione ad una gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e pulizia stradale. La procedura è finita sotto la lente del giudice amministrativo dopo che un concorrente ha presentato ricorso, lamentando che l’ente appaltante non aveva svolto la necessaria verifica di anomalia sull’offerta della ditta vincitrice, nonostante vi fossero indizi concreti per procedere in tal senso.
Inoltre è emerso che l’Amministrazione non ha effettuato in tempo utile i controlli sull’azienda cui era stato affidato il servizio, eseguendoli solo dopo le contestazioni della società ricorrente. Questa condotta è stata giudicata tardiva e superficiale, confermando la fondatezza del ricorso, che è stato accolto.
Il Tar ha anche sottolineato che la pubblica amministrazione, nel rispetto del principio di risultato, deve sempre perseguire il miglior equilibrio tra qualità e costo, garantendo legalità, trasparenza e concorrenza. Secondo i giudici, non si può ritenere raggiunto tale equilibrio se l’Amministrazione, nell’aggiudicare l’appalto, trascura ingiustificatamente le verifiche sulla qualità e sull’efficienza del servizio offerto.
Se vi sono elementi concreti che mettono in dubbio la congruità economica dell’offerta, è obbligatorio procedere alla relativa verifica. L’omissione di tale controllo rende illegittima l’azione amministrativa, in quanto priva di logica e coerenza rispetto agli obiettivi dell’interesse pubblico (sentenza n. 2096/2024 del Tar Sicilia, Catania, Sez. III).