Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura – Giudizio di “affinità” in sede di offerta tecnica – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Differenza
Nella gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e nella quale si chieda al concorrente di indicare, nell’offerta tecnica, un numero minimo di servizi similari a quelli oggetto di affidamento, non possono essere considerati come “affini” i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione (che potrebbero astrattamente rilevare per l’eventuale dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale), posto che, trattandosi dell’offerta tecnica, il campo dei servizi “affini” deve necessariamente riferirsi all’intera progettazione, che è appunto oggetto di affidamento, e non alle attività di supporto alla progettazione. L’interesse pubblico non è quello relativo all’apertura del mercato (che inerisce alla definizione e valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura), versandosi, piuttosto, in una diversa fase della selezione, che è quella di verificare che l’offerta (tecnica) corrisponda a quanto richiesto dalla legge di gara in relazione alle necessità della stazione appaltante: ne consegue che il giudizio di “affinità” dei servizi dichiarati deve essere condotto con particolare rigore. (1).
T.a.r. per la Toscana, sezione II, 24 gennaio 2025, n. 106 – Pres. Cacciari, Est. Vitucci