tratto da dgt.mef.gov.it
Sentenza del 03/02/2025 n. 90/13 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna
Accollo del debito tributario e divieto di compensazione
Già prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, che, all’art. 1, esclude espressamente all’accollante di estinguere il debito d’imposta altrui mediante compensazione con propri crediti, doveva ritenersi precluso il meccanismo estintivo oggi vietato dall’art. 1 citato.
Questo principio di diritto è stato confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che ne ha giustificata la validità sulla scorta di esigenze di tutela dell’interesse erariale e di non commistione fra le posizioni fiscali dell’accollato e dell’accollante nonché su considerazioni di ordine letterale e sistematico.