Tratto da: ildirittoamministrativo
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 17 marzo 2025, n. 2159.
Per configurare il danno da mobbing occorre accertare la presenza di una pluralità di elementi costitutivi che devono essere provati dalla parte ricorrente, quali: I) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; II) l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; III) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; IV) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.