Giurisdizione amministrativa – Giusto processo – Contenzioso elettorale – Competenza del giudice ordinario – Libero esercizio di voto
Le controversie aventi ad oggetto il libero esercizio di voto – che si assume leso dalla presunta illegittimità costituzionale della legge statale e, conseguentemente, della legge regionale che tali elezioni disciplina, e di cui il decreto di indizione dei comizi elettorali impugnato costituisce atto meramente attuativo – appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la decisione verte non già sul procedimento elettorale, bensì sul libero esercizio del diritto di voto, ossia il diritto soggettivo inerente all’elettorato medesimo. Ricadono, invece, nell’ambito della giurisdizione amministrativa le questioni attinenti sia alla lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale, sia quelle alla regolarità delle operazioni elettorali, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo e non del diritto soggettivo. (Nella fattispecie in esame, la denunciata compressione del diritto di voto derivante dall’impossibilità, per il cittadino residente in un comune minore facente parte di una città metropolitana, di partecipare alle elezioni del sindaco metropolitano, scelto solo dagli elettori del comune capoluogo, deve qualificarsi come lesione di un diritto soggettivo e la relativa giurisdizione resta attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria). (1).
(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262; Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2024, n. 4578; sez. II, 25 maggio 2022, n. 4201.
T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 12 marzo 2025, n. 550 – Pres. ed Est. Cappellano