tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 18/02/2025 n. 198/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Nuovo onere della prova e presunzioni legali

In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque, in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con l’applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, pongono a carico del contribuente l’onere della prova contraria. Questo è quanto esattamente affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, nella specie, ha rigettato l’appello della contribuente uniformandosi a talune pronunce di legittimità sul tema (C. Cass. 27 ottobre 2022, n. 31878; C. Cass. 30 gennaio 2024, n. 2746). Nella specie, la contribuente aveva impugnato un avviso relativo al recupero delle ritenute d’acconto asseritamente non versate per la partecipazione non qualificata (20%) di un socio, emesso a seguito dell’accertamento di un maggior utile in capo alla società (anch’esso contestato in sede giudiziale) per violazione delle norme sull’onere della prova e del divieto di doppia presunzione. I giudici toscani hanno ricordato che l’introduzione del comma 5-bis citato non ha minato l’esistenza delle presunzioni legali, neanche quelle di pura origine giurisprudenziale (come quella di distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria), né può dare luogo a un’interpretazione di tali presunzioni in senso peggiorativo per l’Amministrazione finanziaria.

Testo integrale della sentenza

 

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