tratto da giustizia-amministrativa.it

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Rapporti di frequentazione – Valutazione dei presupposti

Ai fini dell’esercizio del potere interdittivo, il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa è desunto dai rapporti di frequentazione di coloro che, nell’ambito della stessa, esercitano un potere direttivo, e comunque suscettibile di influenzarne le strategie operative, con personaggi di cui sia stata accertata, o comunque sia ritenuta plausibile l’appartenenza ad una associazione criminale di matrice mafiosa ovvero la condivisione degli scopi e delle metodologie di azione che caratterizzano tale tipologia di sodalizi criminosi. (1).

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Giudizio – Valenza indiziaria – Elementi di valutazione

Si ascrive valenza indiziaria ai rapporti di parentela, alle frequentazioni, alle cointeressenze, alle vicende anomale dell’impresa, alle intestazioni fittizie di società, al ricorso alle c.d. teste di legno, allo scambio di mezzi e di personale ed agli intrecci societari in ambito familiare. (2).

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Pericolo di condizionamento – Causalità – Criterio – Più probabile che non – Deroghe

La valutazione dei relativi presupposti dell’interdittiva antimafia – in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale – va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall’istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario, tenuto conto che l’effetto diretto e principale dell’informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l’impresa interdetta di interfacciarsi con l’amministrazione e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa. (3).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142;

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401;

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483
Consiglio di Stato, sezione III, 25 febbraio 2025, n. 1610 – Pres. De Nictolis, Est. Fedullo

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